Detrazione Irpef costo acquisto casa già ristrutturata

Pertanto è possibile detrarre dall’Irpef dovuta un importo calcolato su un costo forfettario di ristrutturazione dell’immobile.
Per le spese di acquisto sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018, la detrazione ammonta al 50%, su un tetto massimo di 96.000 euro.
Dal 2019, salvo ulteriori proroghe, la detrazione passerà al 36%, su un massimo di 48.000 euro. La detrazione deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve calcolare la detrazione (50% o 36%) su un importo forfettario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione, come indicato nell'atto di acquisto o di assegnazione. L'Iva addebitata all’acquirente deve intendersi inclusa nel prezzo.
Per beneficiare dell'agevolazione è necessario che gli interventi di ristrutturazione abbiano avuto per oggetto interi fabbricati (e non parti di essi) e siano stati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, vendano o assegnino l’immobile
I beneficiari dell'agevolazione possono essere il proprietario, il nudo proprietario ed il titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile (uso, usufrutto, abitazione). Nel caso di acquisto di nuda proprietà con contestuale costituzione del diritto di usufrutto, la detrazione deve essere ripartita in proporzione al valore dei due diritti reali.
Il tetto massimo di spesa ammissibile (96.000 euro fino al 31 dicembre 2018, 48.000 euro dal 2019) si applica alla singola unità abitativa e non al numero di persone che partecipano alla spesa, perciò quest'importo va suddiviso tra tutti i soggetti aventi diritto all’agevolazione.
L'agevolazione non spetta se sono stati eseguiti interventi di semplice manutenzione ordinaria o straordinaria.
Per “immobile” si intende la singola unità immobiliare; mentre l’agevolazione è concessa indipendente dalla cessione o assegnazione delle altre unità immobiliari che costituiscono l’intero fabbricato.
Commenti
Posta un commento