Circolare e Provvedimento Agenzia Entrate 8/8/2020 su Utilizzo, Sconto in Fattura e Cessione Credito Superbonus
Resi noti pochi giorni fa da parte dell’Agenzia delle Entrate la circolare interpretativa sulle modalità di utilizzo del superbonus 110% ed il provvedimento con le istruzioni per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito: i due atti, la Circolare n. 24/E ed il Provvedimento, entrambe dell’8 agosto scorso, completano il pacchetto dei provvedimenti attuativi, dopo la pubblicazione del Decreto Ministeriale “Asseverazioni” e di quello “Requisiti tecnici e massimali di costo”, necessari per la concreta applicazione dell’agevolazione fiscale da parte di contribuenti, imprese e istituti di credito.
Sì al bonus per familiari, promissari acquirenti e imprenditori
La circolare n. 24/E dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che possono accedere al superbonus 110% anche i familiari e i conviventi del possessore o detentore dell’immobile che sostengono la spesa per i lavori effettuati sugli immobili a loro disposizione. L’incentivo vale anche per gli interventi su un immobile diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può svolgersi la convivenza, mentre non spetta al familiare su immobili locati o concessi in comodato.
Ha diritto alla detrazione anche il promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato.
Ammesse al superbonus anche le persone che svolgono attività di impresa o arti e professioni, ma solo se i lavori interessano singole unità immobiliari, limitatamente a quelle estranee all’attività esercitata, cioè appartenenti alla sfera “privata” della vita dei contribuenti; questo requisito non è richiesto se i lavori riguardano parti comuni di condomini.
Sconto fattura e cessione del credito: modulistica e scadenze
Col Provvedimento 8/8/2020 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, viene approvato anche il modello di comunicazione da inviare all’Agenzia dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, per fruire dello sconto sul corrispettivo o della cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante.
La comunicazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari, dal beneficiario della detrazione (per quanto riguarda gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari) o dall’amministratore di condominio (per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici). Per gli interventi che danno diritto al superbonus, la comunicazione deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro ed esperti iscritti alle Camere di Commercio).
In caso di esercizio dell’opzione, il provvedimento fissa le regole per permettere a cessionari e fornitori di fruire del credito d’imposta. In particolare, i cessionari e i fornitori possono utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. Il credito d’imposta è fruito a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese.
La ripartizione delle quote annuali per fruire del credito d’imposta è la stessa che sarebbe stata utilizzata per la detrazione. I cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione. In ogni caso, il credito potrà essere ceduto anche dai successivi cessionari.
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