Bonus vacanze 2020: tutto quello che devi sapere per risparmiare

Due buone notizie per i vacanzieri e gli imprenditori del turismo: bonus vacanze fino a 500 euro per i soggiorni nel Bel Paese, e la Puglia sul podio (con Toscana e Sicilia) delle mete preferite dagli italiani per l’estate 2020.

Il Bonus vacanze fa parte delle iniziative previste dal “Decreto Rilancio” e consiste in un contributo a fondo perduto, fino 500 euro, da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e B&B in Italia, che può essere richiesto, e speso, dal 1° luglio al 31 dicembre dell’anno in corso: vediamo come possono beneficiarne il singolo cittadino ed il titolare di una struttura ricettiva.

Sei un cittadino?

Possono ottenere il Bonus vacanze le famiglie con ISEE fino a 40.000 euro, per il cui calcolo è necessaria la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), contenente i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali del nucleo familiare, valida dal momento della presentazione fino al 31 dicembre successivo. L’importo varia a seconda del numero di componenti la famiglia:
  • 150 euro per una persona
  • 300 euro per due persone
  • 500 euro, da tre persone in su
Il bonus può essere richiesto e viene erogato esclusivamente in forma digitale. Per ottenerlo è necessario che un componente del nucleo familiare sia in possesso di un’identità digitale SPID, o Sistema Pubblico di Identità Digitale (per informazioni www.spid.gov.it/richiedi-spid ) o CIE 3.0, la Carta d’Identità Elettronica: infatti, al momento della richiesta, si dovranno inserire le credenziali SPID e successivamente fornire l’ISEE. 

La richiesta del bonus va fatta tramite l’App IO, l'applicazione dei servizi pubblici, che è possibile scaricare gratuitamente dagli store digitali (per informazioni www.io.italia.it ). 

Attraverso un collegamento con la banca dati dell'Inps, l’App verifica il possesso dei requisiti necessari da parte del richiedente e, successivamente, gli comunica l'esito del riscontro con un messaggio. Se la domanda di bonus è corretta, viene comunicato l'importo massimo dell'agevolazione e l'elenco dei componenti del nucleo familiare che ne potranno usufruire. Una volta inoltrata la domanda e ricevuta la conferma, non sarà più possibile annullare la richiesta.

All’avvenuta conferma, nella sezione "pagamenti", sarà generato il codice univoco e il QR-code associato (simbolo grafico contenente dati che possono essere decodificati tramite dispositivi dotati di fotocamera o lettore dedicato), da comunicare al fornitore del servizio turistico al momento del pagamento dello stesso. Attraverso la funzione "condividi", presente nella schermata di riepilogo del bonus, l’App IO crea anche una copia del codice univoco e del relativo QR-code, che il richiedente potrà inoltrare ai componenti del nucleo familiare che non hanno accesso all’App.

In pratica, il bonus attribuito ad ogni nucleo familiare sarà identificato da un codice univoco, a cui sarà associato anche un QR code, che tuttavia non dovrà essere stampato, ma tenuto sempre a disposizione sul proprio smartphone. Sarà poi sufficiente comunicare il codice univoco (insieme al codice fiscale) direttamente all’albergatore, al momento del pagamento del soggiorno. 

Il pagamento deve avvenire senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Il bonus può essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dalla persona che lo ha richiesto e deve essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica ricettiva in Italia (albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo o bed & breakfast).

Lo sconto è fruibile nella misura dell’80%, sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall’albergatore, mentre il restante 20% potrà essere detratto dalle imposte dovute in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente il nucleo familiare a cui viene intestato il documento di spesa del soggiorno (fattura, documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale). L’eventuale parte della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda non può essere riportata a credito per gli anni d’imposta successivi, né richiesta a rimborso.

Sei titolare di una struttura turistica ricettiva?

Lo sconto applicato come “Bonus vacanze” sarà rimborsato all’albergatore sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, o cedibile anche a istituti di credito.

Fino al momento della riscossione del Bonus Vacanze da parte del proprio cliente, l’albergatore non deve fare nulla, se non fargli sapere che la sua struttura aderisce all’iniziativa. Successivamente, lo sconto applicato all’ospite in possesso del bonus sarà rimborsato all’albergatore, sotto forma di credito d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione mediante il modello F24, ovvero cedibile anche a istituti di credito. Il codice tributo da indicare nel modello F24 per usufruire del credito è 6915.

In pratica, per poter applicare lo sconto al momento dell’incasso, Il fornitore del servizio turistico deve accedere all’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate con le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate, o mediante l’identità digitale SPID o la Carta Nazionale dei Servizi.

A questo punto, il fornitore deve inserire i seguenti dati:
  • il codice univoco o il QR-code associato al bonus, fornito dal cliente
  • il codice fiscale del cliente, che sarà indicato nella fattura o nel documento commerciale o nello scontrino/ricevuta fiscale
  • l’importo totale del corrispettivo dovuto (al lordo dello sconto da effettuare)
La procedura verifica lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto applicabile. In caso di esito positivo, l’applicazione fornisce l’importo dello sconto effettivamente applicabile e l’importo della detrazione. Il fornitore conferma a sistema l’applicazione dello sconto e procede a incassare dal cliente la differenza tra il corrispettivo della prestazione turistica e lo sconto confermato a sistema.

A partire dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, il fornitore può recuperare lo sconto sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, senza l’applicazione del limite annuale di cui all'articolo 34 della legge n. 388/2000.

Inoltre, all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta non si applica il limite annuale di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007, in quanto non è previsto che il credito sia indicato dal fornitore nel quadro RU della propria dichiarazione dei redditi.

Il modello F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’acquisizione del modello.

Inoltre, il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle cessioni, pena lo scarto del modello F24.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai fini del pagamento di tutti i tributi e contributi che possono essere versati tramite modello F24 (es. ritenute alla fonte, Iva, contributi Inps, premi Inail, imposte sui redditi e Irap, Imu, tassa rifiuti e altri tributi locali).

Con la risoluzione n. 33 del 25 giugno 2020 è stato istituito il codice tributo (6915) da indicare nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta da bonus vacanze.

In alternativa all’utilizzo in compensazione, sempre dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, il fornitore può cedere il relativo credito d’imposta - totalmente o parzialmente - a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. Il credito d’imposta non utilizzato dal cessionario, in tutto o in parte, può essere oggetto di ulteriori cessioni di credito.

La cessione deve essere comunicata attraverso la piattaforma disponibile in un’apposita sezione dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. I cessionari, previa conferma della cessione del credito da comunicare attraverso la medesima piattaforma, utilizzano il credito d’imposta con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

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