Tutto quello che devi sapere su Ecobonus 110%, spiegato in modo chiaro e semplice!

Tra gli interventi previsti dal Decreto “Rilancio”, particolare interesse ha suscitato il cosiddetto “ecobonus 110%”: tuttavia le notizie disponibili si concentrano più sugli aspetti tecnici della misura, tralasciandone la vera novità, e cioè la possibilità di fare importanti lavori edili a casa nostra “a gratis”. Ma andiamo per ordine: cerchiamo di capire di cosa si tratta, chi ne ha diritto, a quali condizioni, come si richiede, ecc. 


Cos’è? 

La possibilità, per chi esegue dal 1° Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021 interventi di miglioramento energetico e riduzione di rischio sismico sul proprio immobile, di detrarre dalle imposte dovute sul reddito un importo pari al 110% del costo sostenuto (cioè più di quanto effettivamente pagato). 


Chi ne ha diritto?

Tutti i contribuenti, residenti e non residenti, possessori a qualsiasi titolo dell’immobile oggetto dei lavori, inclusi familiari e cointestatari, nei limiti previsti dal Decreto: pertanto, ne potranno usufruire anche condomini, enti di gestione di case popolari, nonché persone fisiche, sia per lavori nella propria abitazione, sia, in percentuale, per quelli sulle parti comuni, compresi gli immobili unifamiliari.


Quali sono i lavori ammessi?

  • isolamento termico superfici esterne opache, verticali e orizzontali, per almeno un quarto della superficie totale (c.d. cappotto termico): tetto massimo 60mila euro per singola abitazione, moltiplicato per il numero totale di abitazioni interessate, se i lavori sono eseguiti da enti condominiali o istituiti;
  • sostituzione caldaia con impianti centralizzati a condensazione: tetto massimo (comprensivo spese di smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito) 30mila euro per singola abitazione, moltiplicato per il numero di unità abitative, nel caso di istituti e enti condominiali;
  • rafforzamento strutture e riduzione rischio sismico;
  • installazione impianti fotovoltaici;
  • installazione colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

Quali sono quelli esclusi? 

In merito alla sostituzione degli altri elementi, non strutturali, che influiscono sull’efficienza energetica (infissi, serramenti, finestre, tende da sole, condizionatori, ecc.) il Governo, pur non modificando la percentuale di detraibilità finora applicata, variabile dal 50 al 65%, prevede che sia possibile usufruire della detrazione al 110% qualora tali lavori siano associati ad almeno uno degli interventi direttamente previsti dal Decreto. A pena di nullità, tali interventi dovranno garantire un miglioramento dell’efficienza energetica pari ad almeno due classi, da certificare con Attestato di Prestazione Energetica (APE). 


Quali documenti sono richiesti? 
  • dichiarazione di conformità dei lavori eseguiti, rilasciata dal direttore degli stessi o altro tecnico abilitato, che certifica la rispondenza dell’intervento ai requisiti tecnici richiesti;
  • scheda informativa sugli interventi realizzati;
  • attestato di prestazione energetica (APE), rilasciato al termine dei lavori.

Il nuovo APE non è necessario nel caso di: 

  • sostituzione finestre e infissi in singole abitazioni e installazione pannelli solari per la produzione di acqua calda;
  • sostituzione impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione;
  • acquisto e installazione schermature solari e chiusure oscuranti;
  • installazione impianti di climatizzazione con generatori di calore a biomasse combustibili, se le detrazioni sono richieste per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
  • acquisto e installazione dispositivi multimediali (poco chiaro, attendiamo chiarimenti Ag. delle Entrate ).

Come bisogna pagare i lavori?

Il pagamento dei lavori dovrà avvenire con metodo tracciabile, bonifico bancario o postale, indicando causale del versamento, codice fiscale del beneficiario del bonus e codice fiscale/partita iva dell’impresa o professionista che ha eseguito i lavori. Infine, tutta la documentazione dovrà essere inviata per via telematica, entro 90 giorni dal termine dei lavori, all’Enea. 


Cessione del credito d’imposta = Lavori a costo zero

Ma veniamo alla vera novità dell’ecobonus 110%: la cessione del credito fiscale. Com’è noto, il contribuente che usufruisce di un’agevolazione fiscale, ad esempio per lavori di ristrutturazione, ha diritto a vedersi riconosciuta una somma, in percentuale dell’importo sostenuto per tali spese (in questo caso pari appunto al 110%) da portare in detrazione, pro quota, dalle tasse dovute nella dichiarazione dei redditi degli anni a venire.

Tramite l’istituto della cessione del credito d’imposta, introdotto espressamente con l’ecobonus al 110%, sarà possibile cedere subito l’intero credito d’imposta derivante dagli interventi di efficientamento energetico e sismico a intermediari finanziari (banche o assicurazioni) o alla stessa impresa edile che ha realizzato i lavori, i quali, a loro volta, lo utilizzeranno direttamente nei loro rapporti col Fisco.

La possibilità di applicare la cessione del credito d’imposta all’ecobonus 110% consentirà ai contribuenti di ristrutturare i propri immobili senza sostenere alcun costo, che invece ricadrà sulla banca o sull’impresa, cedendo altresì la titolarità del credito ottenuto, attraverso uno sconto diretto sulla fattura dei lavori, fino al completo annullamento della spesa.

Il vantaggio è pertanto immediato e diretto: da un lato, banche o imprese edili otterranno un credito maggiore rispetto al valore della spesa, dall’altro, il contribuente potrà eseguire lavori di efficientamento, a volte anche molto onerosi, senza sborsare un euro né accendere finanziamenti. 


Un buon motivo, se stiamo cercando casa, per iniziare la Fase 2 scegliendone una da ristrutturare!


Viale Leopardi, 170 - 73100 Lecce

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