Stendere i panni in condominio: ecco quando si può

I panni stesi sono uno dei tanti motivi di discussione tra condomini: vediamo quali accorgimenti bisogna adottare e cosa rischiano i maleducati. 

Anzitutto dobbiamo distinguere tra "gocciolio" e lesione del decoro architettonico del fabbricato. Per quanto riguarda il gocciolio, non esiste alcun titolo che possa stabilire una servitù di gocciolamento a favore del piano soprastante e a carico di quello sottostante. Inoltre, secondo la Cassazione, quando un condomino agisce in giudizio per far rimuovere gli stenditoi dai balconi soprastanti il proprio terrazzo e farne cessare il relativo gocciolio, esercita un'azione per eliminare una servitù, ossia il diritto dell’altro condomino di stendere, e quindi far gocciolare, i panni (sentenza n. 14547/2012).

Sempre la Cassazione ha chiaramente stabilito che la biancheria può essere stesa solo negli spazi condominiali e purché non vi sia il cosiddetto “gocciolio” (sentenze nn. 6129/2017 e 8223/2018). 

Un altro aspetto da valutare è se il gocciolio rientri nella casistica delle cosiddette "immissioni", prevista dall'articolo 844 del codice civile, secondo il quale "il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi".

Inoltre si può configurare anche un reato penale, come quello di molestia. Come stabilito dal Tribunale di Bari, rientra in questa fattispecie il comportamento del condomino che costringe il proprietario del balcone o del terrazzo sottostante a subire continuamente lo sciorinio dei panni intrisi d'acqua, trattandosi, infatti, di una condotta valida a disturbare la quiete e ad ingenerare stati nervosi nel vicino di casa (sentenza del 3/10/2017).

Stendere panni gocciolanti, può qualificarsi come reato penale anche in base ad un altro articolo, il 674, dedicato al "getto pericoloso di cose", secondo il quale, "chiunque getta o versa in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda fino a duecentosei euro". Per essere qualificato in termini penali l'atteggiamento deve essere continuativo e reiterato.

E veniamo all'eventuale danno al decoro architettonico. 

Per non creare pregiudizio all'estetica dell'edificio è sufficiente stendere i panni sul cortile condominiale, se presente, o sulla facciata laterale, evitando di utilizzare quella principale, o di farlo continuamente. Se i panni venissero stesi con frequenza sul prospetto, qualche condomino potrebbe rilevare una lesione del decoro, proprio come accade per certe tende da sole, che non si inseriscono nel contesto architettonico di alcuni fabbricati.

In conclusione, per stare tranquilli, meglio stendere i panni all'interno del cortile condominiale, non prima di averli ben strizzati in precedenza. 



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