Condono edilizio e sanatoria: quali sono le differenze?

Condono e sanatoria: quali sono le differenze?

Sanatoria e condono edilizio sono due procedimenti amministrativi che permettono di regolarizzare, a posteriori, un immobile cosiddetto "abusivo", cioè edificato senza i necessari permessi. Ma esiste una differenza sostanziale tra i due: cerchiamo di capirne di più, con l'aiuto di una recente sentenza della Corte di Cassazione. 

I giudici si sono espressi (sentenza n. 37659/2019) riguardo al caso di un fabbricato abusivo, per il quale il Comune aveva prima concesso il condono e poi ne aveva ordinato la demolizione, perchè esso non rispettava la cosiddetta "doppia conformità". 

La doppia conformità (art. 36, Dpr 380/2001 o Testo Unico edilizia) permette al proprietario di un immobile abusivo di ottenere il permesso di costruire in sanatoria, se esso risulta conforme alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto che a quello della presentazione della domanda di sanatoria. Di conseguenza, il permesso di costruire in sanatoria non può essere rilasciato per opere non conformi alle norme vigenti al momento della edificazione, che lo sono poi diventate in un secondo momento, perchè intanto la normativa è cambiata.

Al contrario, la doppia conformità non è necessaria per beneficiare del condono edilizio, che non è una procedura normalmente prevista dal Testo Unico dell’edilizia, ma consiste in una misura straordinaria stabilita da una legge ad-hoc, come è stato per gli ultimi condoni del 2003, 1994 e 1985 (rispettivamente legge n. 326/2003, 724/1994 e 47/1985). 

Riguardo al caso esaminato, la Cassazione ha dunque dato ragione al proprietario perchè, trattandosi di una domanda di condono, e non di sanatoria, l'immobile non doveva rispettare il requisito della doppia conformità. 

In conclusione, se siamo proprietari di un immobile (o sua parte) abusivo, possiamo regolarizzarlo con una domanda in sanatoria, ma solo se esso è conforme alle norme vigenti sia oggi che al momento della sua edificazione: in caso contrario, non ci resta che aspettare un altro eventuale condono. 

Viale Leopardi, 170 - 73100 Lecce

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