Riscaldamento centralizzato: le spese si pagano anche dopo il distacco?
Se il condomino si distacca dal riscaldamento centralizzato deve continuare a pagarne le spese? Ecco cosa ha dice la Cassazione.
Il caso riguarda un condomino al quale, nel 2010, era stato recapitato un decreto ingiuntivo da parte del suo condominio, sulla base delle delibere di approvazione di due bilanci consuntivi, nei quali gli erano state addebitate le spese di consumo del riscaldamento centralizzato.
Il tribunale, prima, e la Corte d'appello, poi, avevano dato torto al condomino perchè il distacco non era stato autorizzzato da parte dell’assemblea condominiale, come voluto dall’art. 26 della legge n. 10/91 (modificata dal dlgs n. 311/2006) secondo il quale, per gli interventi su edifici ed impianti volti al contenimento del consumo energetico e all’utilizzazione delle fonti di energia alternative, le decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali.
Perciò il condomino aveva presentato ricorso in Cassazione, la quale ribaltava le precedenti decisioni dei giudici. Infatti, secondo la Corte Suprema (sentenza n. 15932/2019), il condomino che non usufruisce del riscaldamento centralizzato non è tenuto a versare le spese relative al consumo: ciò sulla base di precedenti sentenze (n. 7518/2006 e 16365/2007) per cui “il condomino può legittimamente rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione o approvazione degli altri condomini, fermo il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell’impianto".
Fortunatamente, dal 2012, con l'entrata in vigore della legge n. 220 (Riforma del condominio) la situazione è stata semplificata, nel senso che il distacco dall'impianto centralizzato è stato codificato: il nuovo art. 1118 c.c. stabilisce chiaramente che ogni condomino ha diritto di distaccarsi dall’impianto centralizzato, esonerandosi dal pagamento delle spese relative al consumo e dovendo contribuire soltanto ai costi di manutenzione straordinaria dell’impianto e a quelli necessari alla sua conservazione e messa a norma.
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