Contratto di locazione: il proprietario può tenersi copia delle chiavi?
Capita spesso che l'inquilino scopra, anche molto tempo dopo l'inizio della locazione, che una copia delle chiavi sia rimasta nelle mani del proprietario: ma è possibile inserire nel contratto di affitto qualche clausola che obblighi quest'ultimo a consegnare tutte le chiavi al conduttore?
Premesso che si può chiaramente specificare nel contratto che l'inquilino sia l'unico possessore di tutte le chiavi, ciò non evita tuttavia che il proprietario ne conservi copia per sè. Per risolvere la questione allora è meglio fare riferimento ai principi generali che regolano proprietà e detenzione di un bene.
Per detenzione si intende il potere di fatto su una cosa altrui, che può essere lecita o illecita. Per esempio, nel caso della locazione, in vigenza di contratto il conduttore detiene l'immobile legittimamente mentre, al termine di esso, se non lo restituirà nei modi e termini stabiliti, lo deterrà senza titolo e quindi illegittimamente.
Con la stipula del contratto di locazione, le parti, salvo l'affitto di una singola stanza in appartamento, trasferiscono al conduttore la piena ed esclusiva disponibilità dell'immobile: cioè, Tizio prende in affitto da Caio un'abitazione e, da quel momento, salvo accordi particolari, è l'unico a poterla utilizzare per le esigenze proprie e dei suoi familiari. Invece, il proprietario, dal momento della stipula del contratto, perde molto del potere di fatto sulla cosa, continuando a possederla per mezzo dell'inquilino (art. 1141, comma II, c.c.).
Inoltre, il conduttore, una volta ottenuta la disponibilità della casa, di solito vi stabilisce la propria dimora o domicilio lavorativo: si tratta di luoghi inviolabili, come previsto da Costituzione e codice penale (artt. 14 Cost. e 614 c.p.)
Conseguenza immediata e diretta di queste considerazioni è che il proprietario non può trattenere le chiavi dell'immobile perché, al momento della conclusione del contratto di locazione, il bene viene attratto nell'esclusiva disponibilità del conduttore.
Concordano con questa impostazione anche vari pronunciamenti giurisprudenziali. Già nel lontano 1978, la Corte di Cassazione ebbe modo di specificare che lo "ius excludendi" del titolare del diritto alla inviolabilità del domicilio può esercitarsi anche contro il proprietario che abbia lo scopo di provvedere ad opere di manutenzione della cosa di sua proprietà.
Dunque, tornando alla clausola, certamente il conduttore può pretendere che sia specificato in contratto che tutte le copie delle chiavi di ingresso siano a lui consegnate, ma ciò non può escludere comportamenti fraudolenti da parte del proprietario. E' anche vero che, se il locatore occultasse copia delle chiavi e poi venisse scoperto, l'inquilino potrebbe sempre intimargli di consegnargliele, salvo ogni eventuale diritto al risarcimento del danno.
In conclusione, la soluzione migliore per il conduttore, resta quella di sostituire le chiavi d'ingresso subito dopo la firma del contratto.
Avete già avuto esperienze di padroni di casa "invadenti"? Diteci la vostra...
Premesso che si può chiaramente specificare nel contratto che l'inquilino sia l'unico possessore di tutte le chiavi, ciò non evita tuttavia che il proprietario ne conservi copia per sè. Per risolvere la questione allora è meglio fare riferimento ai principi generali che regolano proprietà e detenzione di un bene.
Per detenzione si intende il potere di fatto su una cosa altrui, che può essere lecita o illecita. Per esempio, nel caso della locazione, in vigenza di contratto il conduttore detiene l'immobile legittimamente mentre, al termine di esso, se non lo restituirà nei modi e termini stabiliti, lo deterrà senza titolo e quindi illegittimamente.
Con la stipula del contratto di locazione, le parti, salvo l'affitto di una singola stanza in appartamento, trasferiscono al conduttore la piena ed esclusiva disponibilità dell'immobile: cioè, Tizio prende in affitto da Caio un'abitazione e, da quel momento, salvo accordi particolari, è l'unico a poterla utilizzare per le esigenze proprie e dei suoi familiari. Invece, il proprietario, dal momento della stipula del contratto, perde molto del potere di fatto sulla cosa, continuando a possederla per mezzo dell'inquilino (art. 1141, comma II, c.c.).
Inoltre, il conduttore, una volta ottenuta la disponibilità della casa, di solito vi stabilisce la propria dimora o domicilio lavorativo: si tratta di luoghi inviolabili, come previsto da Costituzione e codice penale (artt. 14 Cost. e 614 c.p.)
Conseguenza immediata e diretta di queste considerazioni è che il proprietario non può trattenere le chiavi dell'immobile perché, al momento della conclusione del contratto di locazione, il bene viene attratto nell'esclusiva disponibilità del conduttore.
Concordano con questa impostazione anche vari pronunciamenti giurisprudenziali. Già nel lontano 1978, la Corte di Cassazione ebbe modo di specificare che lo "ius excludendi" del titolare del diritto alla inviolabilità del domicilio può esercitarsi anche contro il proprietario che abbia lo scopo di provvedere ad opere di manutenzione della cosa di sua proprietà.
Dunque, tornando alla clausola, certamente il conduttore può pretendere che sia specificato in contratto che tutte le copie delle chiavi di ingresso siano a lui consegnate, ma ciò non può escludere comportamenti fraudolenti da parte del proprietario. E' anche vero che, se il locatore occultasse copia delle chiavi e poi venisse scoperto, l'inquilino potrebbe sempre intimargli di consegnargliele, salvo ogni eventuale diritto al risarcimento del danno.
In conclusione, la soluzione migliore per il conduttore, resta quella di sostituire le chiavi d'ingresso subito dopo la firma del contratto.
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