Aumento rendite catastali a Lecce: l'ultima sentenza della Cassazione
La Corte di Cassazione (ord. n. 27576/2019 sezione tributaria) ha dichiarato inamissibile il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Puglia in merito al riclassamento degli estimi catastali nella città di Lecce.
I giudici hanno così dato ragione ad associazioni dei consumatori e tributaristi leccesi, confermando l'illegittimità della procedura di revisione delle rendite catastali, avviata dall'Agenzia del Territorio, su richiesta del Comune di Lecce, nel 2010. Revisione che aveva interessato le cosiddette microzone 1 e 2 in cui è suddivisa la città, con aumenti generalizzati e non connessi allo stato effettivo di ogni singolo rione e immobile.
La microzona 1 (o M1), estesa per circa 316 ettari, comprende l’intero centro storico, fino ai cosiddetti viali, l’intorno di Piazza Mazzini, e si estende verso Piazza Partigiani, parte dei quartieri Salesiani e Ferrovia, fino alla strada ferrata. La presenza nella stessa microzona di manufatti ed aree quali l’anfiteatro, la città barocca del '500-'700, la prima espansione fuori le mura (1900 circa) ed il quartiere di piazza Mazzini (1960), già ci fa capire l'assoluta mancanza di omogeneità storico ambientale di questa parte di città.
Invece, la microzona 2 (M2) si estende, in senso orario e in maniera centrifuga, a tutto il quartiere Santa Rosa, via Vecchia Frigole, sino oltre lo stadio comunale, verso il rione Castromediano (sino al limite della Zona Censuaria 2), oltre la ferrovia, viale Grassi e la zona “casermette”, la via per Novoli sino quasi alla zona industriale, il quartiere San Pio e il cimitero: in pratica tutto ciò che resta del territorio urbano. La sua estensione è di ben 2220 ettari: solo questo dato ci fa capire quanto enorme ed illegittima sia l'estensione della microzona proposta, in netto contrasto con lo spirito della legge n. 131/2004 (che permette la revisione delle rendite), che è quello di individuare delle piccole, anzi piccolissime ("micro", appunto) porzioni di territorio, aventi caratteristiche di omogeneità e uniformità definite dall’art. 2 della legge che, confrontate, anche economicamente, con le adiacenti e rimanenti aree comunali, possano suggerire una revisione del classamento e della rendita catastale.
Tuttavia, quest'ultimo verdetto annulla gli aumenti solo per quei cittadini che avevano fatto ricorso aderendo alla class-action (i ricorsi dei singoli contribuenti già erano stati accolti): restano dunque esclusi tutti gli altri. Per capire se la revisione degli estimi si potrà considerare illegittima, e quindi nullo il nuovo classamento degli immobili, per tutti i cittadini (indipendentemente dall'avere o meno fatto ricorso) si dovrà attendere ottobre quando, in merito alla vicenda, si esprimerà il Consiglio di Stato.
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