Casa in affitto in condominio: chi paga il conguaglio a fine anno?

Conguaglio spese condominiali appartamento in affitto: spetta al proprietario o all'inquilino?

Il conguaglio delle spese condominiali è dato dalla differenza, a favore del condominio o del condòmino, rispetto alle somme versate sulla base del preventivo di gestione, calcolato con l'approvazione del rendiconto condominiale riferito all'anno appena trascorso. 

Nel caso di immobile in locazione, per stabilire a chi debba essere imputato il conguaglio, basta effettuare la stessa operazione che si fa nel corso dell'anno per ripartire le spese condominiali tra proprietario ed inquilino. 

Quindi dobbiamo rifarci all'art. 9 della legge n. 392/78 (Disciplina delle locazioni di immobili), secondo il quale il conduttore deve pagare il 90% delle spese di portierato, pulizia parti comuni, funzionamento e ordinaria manutenzione dell'ascensore, fornitura di acqua ed energia elettrica, riscaldamento e condizionamento, costi di spurgo di eventuali pozzi neri e, in generale, tutte le spese concernenti l'erogazione di servizi comuni.

In ogni caso, il pagamento della quota di spese condominiali dovute dell'inquilino va fatto materialmente dal proprietario. Il soggetto obbligato verso il condominio è infatti il padrone di casa: solo a lui potrà rivolgersi l’amministratore per ottenere il versamento dei canoni, anche attraverso diffide o decreti ingiuntivi per morosità. 

Il conduttore, dal canto suo, deve versare mensilmente la propria quota di spese condominiali nelle mani del locatore: tali importi vengono chiamati "oneri accessori", appunto per distinguerli dal canone di locazione vero e proprio. Con il termine di "oneri accessori" si intendono dunque gli oneri condominiali versati dall’affittuario.

Tuttavia, se il locatore è costretto a versare le spese di condominio per conto dell’affittuario moroso, potrà rivalersi nei suoi confronti in seguito. 

Il pagamento deve avvenire, per legge, entro due mesi dalla richiesta, pena la possibilità di risoluzione del contratto di locazione, se l'ammontare dei debiti condominiali supera due mensilità di canone. Il conduttore, in questo lasso di tempo, può chiedere delucidazioni e riscontri documentali riguardo alle somme richieste, eventualmente contestandone il fondamento. 

Il procedimento appena descritto si applica anche in relazione al conguaglio: quando, a fine anno, si tirano le somme, è possibile stabilire con chiarezza quanto il proprietario e/o il conduttore devono ancora dare o ricevere, rispetto a quanto già versato. Al saldo del conguaglio corrisponde dunque la chiusura dei rapporti economici rispetto allo specifico anno di gestione cui esso si riferisce.



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