Tassa passi carrabili fino al 2018: la sentenza della CTP Lecce
Posto che, dal 2019 in avanti, il Comune ha chiaramente stabilito che anche i titolari di passi carrabili dovranno pagare l'occupazione di suolo pubblico, restano forti dubbi sugli anni precedenti: sulla questione si è da poco espressa la CTP di Lecce.
Anzitutto, ricordiamo che si considerano passi carrabili tutti i manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra, altro materiale, appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata.
La superficie da tassare si calcola moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell’edificio o terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare “convenzionale” (art. 44, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni).
Tuttavia, è data facoltà ad ogni Comune, anche in deroga all'art. 44, di stabilire, con apposite deliberazioni, la non applicazione della tassa: proprio quanto messo in pratica dal Comune di Lecce, a partire dal 2001.
A conferma di ciò, teniamo presente che, dal 2001 sino a tutto il 2018, tale tassa non è mai stata indicata nei bilanci di previsione, nè il Comune o la DOGRE hanno messo in pratica alcun attività di accertamento. Solo a partire da quest'anno è stato attivato un capitolo di bilancio per la riscossione della tassa sui passi carrabili.
Di conseguenza, tutti gli avvisi di accertamento notificati entro il 31 dicembre 2018 per l’anno 2013 (i precedenti sono prescritti), dovrebbero considerarsi totalmente illegittimi, perchè relativi ad una tassa che lo stesso Comune ha abolito fin dal 2001.
Inoltre, il fatto che tali avvisi di accertamento siano stati notificati senza l’applicazione delle sanzioni, ci fa dubitare che lo stesso Comune non sia convinto della legittimità delle proprie pretese.
Per logica, le alternative possibili da parte dell'amministrazione comunale sono solo due:
Pertanto, alla luce di quanto stabilito in questo primo grado di giudizio, le richieste di pagamento inviate dal Comune di Lecce sono da considerarsi legittime. Anche se, oggettivamente, è difficile concordare sul fatto che sia oggetto di "refuso" una tabella che è parte integrante dei regolamenti comunali dal 2008 al 2018.
Nè possiamo avallare la circostanza che un ente pubblico sia autore di un refuso: in fin dei conti i contribuenti hanno scrupolosamente rispettato i regolamenti comunali, attenendosi ai principi di affidamento e buona fede previsti dallo Statuto dei diritti del Contribuente (Legge n. 212/2000). La vicenda sembra tutt'altro che conclusa e già possiamo immaginare una pioggia di ricorsi...
Siete d'accordo con la decisione dei giudici tributari? Cosa pensate dell'operato del Comune di Lecce?
Tuttavia, è data facoltà ad ogni Comune, anche in deroga all'art. 44, di stabilire, con apposite deliberazioni, la non applicazione della tassa: proprio quanto messo in pratica dal Comune di Lecce, a partire dal 2001.
A conferma di ciò, teniamo presente che, dal 2001 sino a tutto il 2018, tale tassa non è mai stata indicata nei bilanci di previsione, nè il Comune o la DOGRE hanno messo in pratica alcun attività di accertamento. Solo a partire da quest'anno è stato attivato un capitolo di bilancio per la riscossione della tassa sui passi carrabili.
Di conseguenza, tutti gli avvisi di accertamento notificati entro il 31 dicembre 2018 per l’anno 2013 (i precedenti sono prescritti), dovrebbero considerarsi totalmente illegittimi, perchè relativi ad una tassa che lo stesso Comune ha abolito fin dal 2001.
Inoltre, il fatto che tali avvisi di accertamento siano stati notificati senza l’applicazione delle sanzioni, ci fa dubitare che lo stesso Comune non sia convinto della legittimità delle proprie pretese.
Per logica, le alternative possibili da parte dell'amministrazione comunale sono solo due:
- se ritiene pienamente applicabile la tassa sui passi carrabili, dovrebbe procedere al recupero delle somme dovute, applicando le relative sanzioni e notificando gli accertamenti anche per gli anni precedenti;
- oppure, se ritiene abolita la tassa, dovrebbe annullare in autotela gli avvisi di accertamento per l’anno 2013, e sospendere i controlli relativi agli anni dal 2014 al 2018.
Pertanto, alla luce di quanto stabilito in questo primo grado di giudizio, le richieste di pagamento inviate dal Comune di Lecce sono da considerarsi legittime. Anche se, oggettivamente, è difficile concordare sul fatto che sia oggetto di "refuso" una tabella che è parte integrante dei regolamenti comunali dal 2008 al 2018.
Nè possiamo avallare la circostanza che un ente pubblico sia autore di un refuso: in fin dei conti i contribuenti hanno scrupolosamente rispettato i regolamenti comunali, attenendosi ai principi di affidamento e buona fede previsti dallo Statuto dei diritti del Contribuente (Legge n. 212/2000). La vicenda sembra tutt'altro che conclusa e già possiamo immaginare una pioggia di ricorsi...
Siete d'accordo con la decisione dei giudici tributari? Cosa pensate dell'operato del Comune di Lecce?
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