Inquilino moroso: il reddito da locazione va sempre dichiarato?
Se l'inquilino non ci paga più l'affitto siamo tenuti comunque a pagare le relative imposte sul reddito?
Vediamo cosa ha recentemente stabilito la Commissione tributaria regione Lazio (sentenza n. 594/2019), in merito alla tassazione di redditi di locazione non percepiti.
Il caso vedeva contrapposti l'Agenzia delle Entrate di Roma ed il proprietario di un appartamento dato in affitto, sottoposto ad accertamento per maggiori imposte derivanti da redditi di locazione non percepiti. Dopo aver constatato che il giudice civile aveva rilevato il mancato pagamento dei canoni scaduti, la Commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso del contribuente, annullando la cartella esattoriale.
Non contenta, l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso, sostenendo che, nonostante fosse stata accertata la morosità dell'inquilino, il procedimento giudiziario non si era concluso con l'emissione di un'ordinanza di sfratto (avendo lo stesso riconsegnato le chiavi dell'immobile), dando così luogo alla risoluzione consensuale del contratto.
Secondo le Entrate, l’articolo 26 del Tuir n. 917/1986 (Testo Unico Imposte sul Reddito), prevede la non tassabilità dei soli canoni di locazione di immobili a uso abitativo non riscossi, per i quali si sia conclusa la convalida di sfratto. Perciò, in mancanza di sfratto, i redditi da locazione devono comunque essere indicati in dichiarazione annuale.
Ma, alla fine, la Commissione tributaria regionale ha dato ragione al contribuente, stabilendo un importante precedente. E cioè, che le disposizioni dell’articolo 26 del Tuir n. 917/1986 devono essere interpretate secondo la loro ratio (e non in senso letterale), che è quella di escludere dal reddito tutti i canoni di locazione non effettivamente percepiti dal locatore.
E questo vale sia quando la procedura giudiziale porta all'emissione di un'ordinanza di sfratto, ma anche quando si conclude in maniera consensuale, con la riconsegna delle chiavi in udienza.
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