Inizio lavori cantiere edile: può essere solo simbolico?
Per evitare che una costruzione autorizzata in un determinato momento venga realizzata quando la situazione ambientale ed urbanistica è mutata, nel Permesso di Costruire devono essere fissati il termine di inizio (non superiore a un anno) e quello di ultimazione (non superiore a tre anni) dei lavori: art. 15 del T.U. n. 380/2001. Leggi regionali, regolamenti o piani possono fissare termini inferiori.
A volte, per eludere la normativa, il cantiere viene aperto, solo in modo fittizio, senza che effettivamente vi abbiano luogo dei lavori edili.
Ma, secondo il TAR Toscana (sentenza n. 1426/2018), non può ritenersi esistente un effettivo inizio lavori nel caso di installazione di recinzione; apposizione del cartello con indicazione di titolo edilizio, data inizio lavori, nominativi di tecnici e impresa incaricati; realizzazione di un pozzo per l’acqua potabile e avvio dei contatti con l’ENEL per la fornitura di energia elettrica.
È noto che quella di effettivo inizio dei lavori è una nozione elastica, giacchè il rispetto del termine si desume dagli indizi rilevati sul sito dell’intervento, che debbono essere di entità tale da scongiurare il rischio che il termine legale di decadenza venga ad essere eluso attraverso opere fittizie e simboliche.
Tuttavia, come stabilito anche dal Consiglio di Stato, i lavori possono ritenersi “iniziati” solo quando consistano nella compiuta organizzazione del cantiere, nell’innalzamento di elementi portanti, nella elevazione di muri, nella esecuzione di scavi preordinati al gettito delle fondazioni dell'edificio, e non, ad esempio, in presenza di soli lavori di livellamento del terreno o di sbancamento.
In conclusione, meglio dare inizio ai lavori solo quando abbiamo la possibilità di portarli a termine nei tempi di legge.
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