Denuncia di abuso edilizio: abbiamo diritto di conoscere l'autore?
Se la polizia municipale effettua un sopralluogo a casa nostra a seguito di denuncia di abuso edilizio, abbiamo il diritto di conoscerne l'autore?
Risposta affermativa, secondo la sentenza 510/19 della prima sezione Tar Liguria. Questo perché nel nostro ordinamento non sono ammesse denunce anonime e al privato deve essere consegnata una copia dell’esposto presentato contro di lui anche in caso di esito negativo della verifica.
Infatti il cittadino è portatore del cosiddetto "interesse qualificato" a conoscere il nome di chi ha sporto denuncia, mentre il Comune ha 20 giorni di tempo per rendere accessibili i documenti. Pertanto, chi assume iniziative che comunque incidono sulla sfera giuridica di terzi non può godere di alcuna forma di riservatezza. Secondo i giudici, i principi democratici di trasparenza e responsabilità alla base del nostro ordinamento, non permettono di tenere riservato il nome dell’autore di denunce, segnalazioni o esposti.
Una volta entrato nella sfera di conoscenza della pubblica amministrazione, l’atto viene meno al controllo dell’autore: costituisce il presupposto dell’attività ispettiva e riguarda direttamente il soggetto inciso in qualità di denunciato, il quale ha diritto di accesso a tutti documenti utilizzati nell’esercizio del potere di vigilanza.
Risposta affermativa, secondo la sentenza 510/19 della prima sezione Tar Liguria. Questo perché nel nostro ordinamento non sono ammesse denunce anonime e al privato deve essere consegnata una copia dell’esposto presentato contro di lui anche in caso di esito negativo della verifica.
Infatti il cittadino è portatore del cosiddetto "interesse qualificato" a conoscere il nome di chi ha sporto denuncia, mentre il Comune ha 20 giorni di tempo per rendere accessibili i documenti. Pertanto, chi assume iniziative che comunque incidono sulla sfera giuridica di terzi non può godere di alcuna forma di riservatezza. Secondo i giudici, i principi democratici di trasparenza e responsabilità alla base del nostro ordinamento, non permettono di tenere riservato il nome dell’autore di denunce, segnalazioni o esposti.
Una volta entrato nella sfera di conoscenza della pubblica amministrazione, l’atto viene meno al controllo dell’autore: costituisce il presupposto dell’attività ispettiva e riguarda direttamente il soggetto inciso in qualità di denunciato, il quale ha diritto di accesso a tutti documenti utilizzati nell’esercizio del potere di vigilanza.
Inoltre il denunciato ha diritto a prendere visione dell’esposto anche nel caso in cui la segnalazione abbia esito positivo. Infatti, la comunicazione di notizia di reato, da parte della polizia municipale alla procura della repubblica, non rientra fra le attività di polizia giudiziaria e il destinatario del controllo ha l’interesse qualificato a conoscere le carte che individuano il reato (sentenza n. 11188/15, seconda sezione Tar Lazio).
Parimenti, il diritto alla trasparenza deve essere riconosciuto anche alle persone giuridiche (sentenza n. 898/17, terza sezione Tar Toscana).
Infine, non è possibile che il Comune ignori una denuncia di abuso edilizio presentata da un condomino nei confronti dell'altro (sentenza n. 3454/19, seconda sezione bis Tar Lazio). Anzitutto, perchè è possibile ricorrere alla procedura del silenzio-adempimento dell’ente locale sui mancati controlli alle opere realizzate senza titolo; in secondo luogo, perchè l’amministrazione deve comunque dar seguito alla domanda della parte privata anche quando la ritiene inammissibile.
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Parimenti, il diritto alla trasparenza deve essere riconosciuto anche alle persone giuridiche (sentenza n. 898/17, terza sezione Tar Toscana).
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