Compravendita: chi paga se il notaio non versa le imposte?
Se il notaio, a sua volta, non versa le imposte che gli abbiamo pagato per comprare casa, siamo ancora responsabili verso l'Agenzia delle Entrate?
Vediamo cosa ha deciso la Cassazione (sentenza n. 15627/2019) in materia di versamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.
La vicenda riguarda l'acquirente di un immobile, al quale l’Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di liquidazione per omesso versamento di imposte di registro e ipo-catastali, relative ad un atto di vendita, stipulato e registrato telematicamente nel luglio 2008.
Il contribuente proponeva ricorso sostenendo che, in sede di stipula del rogito, aveva versato direttamente al notaio una somma comprensiva del suo onorario e delle imposte.
Dopo vari gradi di giudizio, favorevoli sia all'una che all'altra parte, finalmente la Cassazione stabiliva che,
trattandosi di obbligazione solidale, il pagamento delle somme nelle mani del notaio non era liberatorio nei confronti dell’amministrazione. Infatti, fermo restando che obbligato alla richiesta di registrazione telematica, per atti dallo stesso redatti, ricevuti o autenticati, è il notaio, i soggetti tenuti al pagamento del tributo rimangono, in ogni caso, le parti contraenti.
Secondo i giudici, il contribuente in senso sostanziale non è il notaio, perciò i soggetti tenuti al pagamento del tributo rimangono le parti contraenti alle quali, pertanto, è legittimamente notificato, in caso d’inadempimento, l’avviso di liquidazione.
Escludere la responsabilità dei soggetti contraenti al pagamento dell’imposta di registro solo in quanto impossibilitati ad eseguire materialmente il versamento dell’imposta, avvenendo questo per via telematica a mezzo del notaio rogante, avrebbe sovvertito i principi tributari e soprattutto il vincolo di solidarietà (notaio – contraenti), posto dal legislatore al fine di garantire l’effettivo recupero dell’imposta senza dover distinguere le varie posizioni dei coobbligati. Questo anche perché l’Amministrazione ha facoltà di scegliere l’obbligato al quale rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l’avviso anche agli altri.
In conclusione, i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta restano le parti sostanziali dell’atto stipulato, anche quando il notaio rogante abbia omesso di provvedere, seppur parzialmente, al versamento delle somme destinate al pagamento.
Hai domande sull'argomento o su altre questioni immobiliari? Scrivici nei commenti, o in privato: ti risponderemo al più presto!
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Il contribuente proponeva ricorso sostenendo che, in sede di stipula del rogito, aveva versato direttamente al notaio una somma comprensiva del suo onorario e delle imposte.
Dopo vari gradi di giudizio, favorevoli sia all'una che all'altra parte, finalmente la Cassazione stabiliva che,
trattandosi di obbligazione solidale, il pagamento delle somme nelle mani del notaio non era liberatorio nei confronti dell’amministrazione. Infatti, fermo restando che obbligato alla richiesta di registrazione telematica, per atti dallo stesso redatti, ricevuti o autenticati, è il notaio, i soggetti tenuti al pagamento del tributo rimangono, in ogni caso, le parti contraenti.
Secondo i giudici, il contribuente in senso sostanziale non è il notaio, perciò i soggetti tenuti al pagamento del tributo rimangono le parti contraenti alle quali, pertanto, è legittimamente notificato, in caso d’inadempimento, l’avviso di liquidazione.
Escludere la responsabilità dei soggetti contraenti al pagamento dell’imposta di registro solo in quanto impossibilitati ad eseguire materialmente il versamento dell’imposta, avvenendo questo per via telematica a mezzo del notaio rogante, avrebbe sovvertito i principi tributari e soprattutto il vincolo di solidarietà (notaio – contraenti), posto dal legislatore al fine di garantire l’effettivo recupero dell’imposta senza dover distinguere le varie posizioni dei coobbligati. Questo anche perché l’Amministrazione ha facoltà di scegliere l’obbligato al quale rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l’avviso anche agli altri.
In conclusione, i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta restano le parti sostanziali dell’atto stipulato, anche quando il notaio rogante abbia omesso di provvedere, seppur parzialmente, al versamento delle somme destinate al pagamento.
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