Agibilità: basta perchè una casa sia in regola?
Uno dei documenti su cui maggiormente si concentra l'attenzione di chi sta comprando casa è il certificato di agibilità, nella convinzione che esso sia garanzia di conformità edilizia dell'immobile. Ma siamo sicuri che sia proprio così?
Il Tar Milano (sentenza n. 1482/2019) ha appena stabilito il contrario: il rilascio del certificato di agibilità non è idoneo ad attestare la conformità dell’immobile alla concessione edilizia, considerati i diversi ambiti di operatività dei citati titoli, fondati su presupposti diversi e non sovrapponibili.
La controversia riguarda un vecchio edificio, dichiarato agibile e abitabile dal Comune ma, in riferimento al quale, a distanza di tempo dalla conclusione dei lavori di costruzione, si era accertata la presenza di un soppalco non autorizzato, per la cui regolarizzazione il proprietario aveva presentato una istanza di sanatoria. In tale richiesta veniva precisato che il soppalco era stato realizzato contestualmente alla costruzione dell’edificio, e ciò sarebbe dimostrato dalla circostanza che lo stesso forma un unico corpo con la struttura originaria, la cui rimozione inciderebbe sulla stabilità dell’immobile.
Tuttavia, prima la Commissione edilizia, in sede di parere, poi il Settore edilizia, avevano respinto la richiesta di sanatoria, obbligando il proprietario a fare ricorso al Tar.
Quest'ultimo respingeva il ricorso, con la motivazione che il possesso del certificato di agibilità (o segnalazione certificata d'agibilità, SCA) non conferma anche la regolarità edilizia dell'immobile, in quanto il suo rilascio non appare idoneo ad attestarne la conformità edilizia.
Questo perchè certificato di agibilità e titolo edilizio sono differenti e non sovrapponibili.
Il primo ha la funzione di accertare che l’immobile al quale si riferisce sia stato realizzato nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene, risparmio energetico degli edifici e degli impianti.
Mentre il secondo viene rilasciato in base alle norme edilizie ed urbanistiche, cui deve conformarsi la costruzione dell'immobile.
In conclusione, quando ci accingiamo all'acquisto di un immobile, non accontentiamoci solo del certificato di agibilità, ma cerchiamo di verificarne anche la regolarità edilizia, con un accesso agli atti presso il Comune.
Il Tar Milano (sentenza n. 1482/2019) ha appena stabilito il contrario: il rilascio del certificato di agibilità non è idoneo ad attestare la conformità dell’immobile alla concessione edilizia, considerati i diversi ambiti di operatività dei citati titoli, fondati su presupposti diversi e non sovrapponibili.
La controversia riguarda un vecchio edificio, dichiarato agibile e abitabile dal Comune ma, in riferimento al quale, a distanza di tempo dalla conclusione dei lavori di costruzione, si era accertata la presenza di un soppalco non autorizzato, per la cui regolarizzazione il proprietario aveva presentato una istanza di sanatoria. In tale richiesta veniva precisato che il soppalco era stato realizzato contestualmente alla costruzione dell’edificio, e ciò sarebbe dimostrato dalla circostanza che lo stesso forma un unico corpo con la struttura originaria, la cui rimozione inciderebbe sulla stabilità dell’immobile.
Tuttavia, prima la Commissione edilizia, in sede di parere, poi il Settore edilizia, avevano respinto la richiesta di sanatoria, obbligando il proprietario a fare ricorso al Tar.
Quest'ultimo respingeva il ricorso, con la motivazione che il possesso del certificato di agibilità (o segnalazione certificata d'agibilità, SCA) non conferma anche la regolarità edilizia dell'immobile, in quanto il suo rilascio non appare idoneo ad attestarne la conformità edilizia.
Questo perchè certificato di agibilità e titolo edilizio sono differenti e non sovrapponibili.
Il primo ha la funzione di accertare che l’immobile al quale si riferisce sia stato realizzato nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene, risparmio energetico degli edifici e degli impianti.
Mentre il secondo viene rilasciato in base alle norme edilizie ed urbanistiche, cui deve conformarsi la costruzione dell'immobile.
In conclusione, quando ci accingiamo all'acquisto di un immobile, non accontentiamoci solo del certificato di agibilità, ma cerchiamo di verificarne anche la regolarità edilizia, con un accesso agli atti presso il Comune.
Hai domande sull'argomento o su altre questioni immobiliari? Scrivici nei commenti, o in privato: ti risponderemo al più presto!
Commenti
Posta un commento