Abuso edilizio: responsabile venditore o acquirente?
Nel caso di compravendita di un immobile che poi si scopre essere oggetto di abuso edilizio, la responsabilià ricade su venditore o acquirente? Vediamo cosa ha recentemente deciso il Consiglio di Stato.
La vicenda riguarda un immobile, sottoposto a intervento di ristrutturazione, che ne modificava la destinazione d’uso da commerciale a residenziale: secondo quanto rilevato dalla Polizia Municipale due anni dopo la conclusione dei lavori, le condizioni igienico sanitarie dell’edificio non lo rendevano idoneo ad essere abitabile. Tuttavia, l’immobile era stato venduto a terzi poco dopo la sua ultimazione.
Inoltre, a seguito dei rilievi del Comune, l’Asl aveva emesso ordinanza di sgombero dell’abitazione, ed emanato provvedimenti di ripristino della situazione preesistente, a carico del precedente proprietario. Il quale aveva fatto ricorso, sostenendo di non essere responsabile, in quanto non più proprietario.
Chiamato ad esprimersi sulla questione, il Consiglio di Stato (sentenza n. 4251/2019) ha spiegato che, essendo l’ordine dell'Asl di natura “ripristinatoria”, esso prescinde dai requisiti soggettivi del trasgressore e, pertanto, deve risponderne il responsabile dell’abuso. In conclusione, i giudici hanno condannato il vecchio proprietario a farsi carico dei lavori, in quanto esecutore delle modifiche illegittime, anche se nel frattempo aveva venduto l’immobile.
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