Distacco acqua per morosità: le nuove regole
Nuove regole per il distacco acqua per morosità utente da parte dei gestori nazionali, con delibera 311/2019/R/idr, Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambienti).
Distacco acqua utente singolo
L'acqua può essere distaccata solo dopo il mancato pagamento di bollette per "importi superiori al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo agevolato" ovvero 50 litri di acqua al giorno per i quali è stabilita una tariffa più bassa. Il distacco può avvenire solo dopo aver limitato la fornitura ai suddetti 50 litri di acqua a persona al giorno. Nel caso in cui non fosse possibile limitare la fornitura, il gestore deve avvisare l'utente.
Il distacco vero e proprio può avvenire solo nel caso in cui il contatore sia stato manomesso o non siano state pagate le 24 bollette antecedenti la messa in mora, a meno l'utente non abbia accettato il piano di rateizzazione proposto. Nessuna penale può essere richiesta dal gestore per la sospensione e riattivazione della fornitura.
Distacco acqua condominio
Ricordiamo che, in questo caso, la bolletta relativa alla fornitura idrica è unica e intestata al condominio, e sarà pagata pro-quota da ciascun condomino, sulla base del consumo rilevato dall'amministratore attraverso i contatori presenti all'interno di ciascuna unità immobiliare.
Secondo le nuove norme, a partire dal 1° gennaio 2020, il servizio idrico non potrà più essere limitato o sospeso se il condominio avrà pagato, in un'unica soluzione, almeno metà della bolletta. Le misure punitive potranno scattare solo nel caso in cui, trascorsi sei mesi dal pagamento della prima parte, il condominio non avrà pagato anche la seconda.
La sospensione del servizio idrico per morosità condominiale è proprio la parte finita nel mirino delle associazioni dei consumatori. Secondo l'Aduc, infatti, la legge stabilisce che non è possibile togliere l'acqua a tutto il condominio se prima non si è tentato di riscuotere da chi non è in regola.
Rateizzazione della bolletta
Introdotto anche l'obbligo per i gestori di offrire un piano di rateizzazione per un minimo di 12 mesi e stabiliti i tempi per l'invio del sollecito bancario (10 giorni solari dalla scadenza della fattura, a meno che l'utente non paghi a rate) o per la messa in mora (25 giorni solari dopo la fattura).
Distacco acqua utente singolo
L'acqua può essere distaccata solo dopo il mancato pagamento di bollette per "importi superiori al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo agevolato" ovvero 50 litri di acqua al giorno per i quali è stabilita una tariffa più bassa. Il distacco può avvenire solo dopo aver limitato la fornitura ai suddetti 50 litri di acqua a persona al giorno. Nel caso in cui non fosse possibile limitare la fornitura, il gestore deve avvisare l'utente.
Il distacco vero e proprio può avvenire solo nel caso in cui il contatore sia stato manomesso o non siano state pagate le 24 bollette antecedenti la messa in mora, a meno l'utente non abbia accettato il piano di rateizzazione proposto. Nessuna penale può essere richiesta dal gestore per la sospensione e riattivazione della fornitura.
Distacco acqua condominio
Ricordiamo che, in questo caso, la bolletta relativa alla fornitura idrica è unica e intestata al condominio, e sarà pagata pro-quota da ciascun condomino, sulla base del consumo rilevato dall'amministratore attraverso i contatori presenti all'interno di ciascuna unità immobiliare.
Secondo le nuove norme, a partire dal 1° gennaio 2020, il servizio idrico non potrà più essere limitato o sospeso se il condominio avrà pagato, in un'unica soluzione, almeno metà della bolletta. Le misure punitive potranno scattare solo nel caso in cui, trascorsi sei mesi dal pagamento della prima parte, il condominio non avrà pagato anche la seconda.
La sospensione del servizio idrico per morosità condominiale è proprio la parte finita nel mirino delle associazioni dei consumatori. Secondo l'Aduc, infatti, la legge stabilisce che non è possibile togliere l'acqua a tutto il condominio se prima non si è tentato di riscuotere da chi non è in regola.
Rateizzazione della bolletta
Introdotto anche l'obbligo per i gestori di offrire un piano di rateizzazione per un minimo di 12 mesi e stabiliti i tempi per l'invio del sollecito bancario (10 giorni solari dalla scadenza della fattura, a meno che l'utente non paghi a rate) o per la messa in mora (25 giorni solari dopo la fattura).
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