Assemblea condominiale: è possibile delegare l'amministratore, se condomino?

E' opinione diffusa che i condomini possano conferire all'amministratore, se condomino, delega per farsi rappresentare in assemblea. Ma tale consuetudine è legale?

Sulla questione ha fornito chiarimenti il Tribunale di Roma (sentenza n. 9889), chiamato ad esprimersi sulla lite tra i condomini di uno stesso stabile, in merito alla validità di una delibera, adottata a maggioranza grazie ai voti espressi dallo stesso amministratore, sia in qualità di condomino, che di delegato di un condomino assente.

Ricordiamo che l’art. 67 delle disposizioni attuative del Codice civile, modificato dalla riforma del condominio (legge 220/2012), vieta ai condomini di conferire delega all’amministratore per la partecipazione a qualunque assemblea.

Secondo l'amministratore, citato in giudizio, egli non aveva violato detto divieto, perchè rivestiva anche la qualità di condomino: in quanto tale ed in base al diritto di ogni condomino di intervenire in assemblea, anche a mezzo di un proprio rappresentante, questi aveva manifestato il voto al posto del suo delegante.

Ma il Tribunale di Roma, non ha accolto tale argomentazione: il divieto di delega all’amministratore, che in passato era applicabile solo nei casi di reale conflitto di interessi e di sicura divergenza tra ragioni personali del votante e interessi contrari del condominio, dopo la riforma del 2012, vale sempre, anche quando l’amministratore è condomino dell’edificio dallo stesso amministrato.

Infatti egli si trova in una situazione di potenziale conflitto di interessi: da un lato è mandatario della collettività, chiamato a rendere annualmente conto della sua gestione, eseguire le decisioni deliberate dall’assemblea e a svolgere tutte le attribuzioni previste dalla legge, mentre dall’altro vota nelle assemblee chiamate a deliberare sul suo operato e a confermarlo o revocarlo dall'incarico.

Nella sentenza è stato chiaramente specificato che le ragioni di incompatibilità e di prevenzione che giustificano l’astratta imposizione ex lege non vengono meno per il solo fatto che l’amministratore rivesta la qualità di condomino.



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