Affacci e finestre tra confinanti: cosa dice la legge? (2^ parte)
Finestre e affacci possono essere motivo di lite tra confinanti: in effetti, se abbiamo l'esigenza di dare luce e aria alla nostra casa, dobbiamo conciliarla con quella di privacy del vicino. La materia è regolata dal codice civile: scopriremo come comportarci nel corso di tre puntate del nostro blog dedicate all'argomento. Nella prima abbiamo parlato di "vedute", oggi occupiamoci di "luci".
Requisiti delle luci
Come già detto, le luci hanno la funzione di consentire il passaggio di aria e luce, ma non l'affaccio, come le vedute, che invece permettono anche di sporgere il capo sul fondo altrui. Per definirsi tale, una luce deve essere dotata di inferriata, grata e rispettare dei limiti di altezza.
Requisiti delle luci
Come già detto, le luci hanno la funzione di consentire il passaggio di aria e luce, ma non l'affaccio, come le vedute, che invece permettono anche di sporgere il capo sul fondo altrui. Per definirsi tale, una luce deve essere dotata di inferriata, grata e rispettare dei limiti di altezza.
L’inferriata deve essere idonea a garantire la sicurezza del vicino e tale da impedire il passaggio di una persona senza effrazione: può essere in ferro o altro materiale di uguale solidità e resistenza.
La grata, che ha la funzione di evitare che dall’apertura vengano gettati oggetti nel fondo altrui, deve avere maglie di superficie non superiore a 3 cm quadrati ciascuna.
Ricordiamo che un'apertura, anche se dotata di inferriata e grata, non si considera luce, bensì veduta, se comunque permette di affacciarsi e guardare di fronte, lateralmente o obliquamente verso il fondo confinante.
Per quanto riguarda i limiti di altezza, se il nostro fondo e quello del vicino sono entrambi al piano terra, il lato inferiore dell’apertura deve trovarsi ad almeno 2,5 m dal pavimento (ridotti a 2 per i piani superiori), a meno che si tratti di locale in tutto o in parte posto a livello inferiore rispetto al fondo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l’altezza richiesta.
Luci regolari e irregolari
Se inferriata, grata ed altezza minima rispettano i requisiti di legge, una luce si definisce "regolare": l’apertura di una luce regolare nel nostro muro costituisce l’esercizio di una facoltà del diritto di proprietà, consentita a prescindere dalla distanza rispetto al fondo del confinante, il quale ha solo il diritto di chiudere tali finestre, se dovesse costruire in appoggio o aderenza a detto muro, ed esigere la conformità delle luci rispetto a quanto prescritto.
In mancanza dei requisiti di legge, la luce si definisce "irregolare”: in tal caso, il confinante non ha alcun diritto di procedere alla sua chiusura, ma può solo chiederne la regolarizzazione, fermo restando il suo diritto, di chiudere la luce costruendo in appoggio o aderenza al muro su cui essa insiste.
Il fatto che l'apertura di una luce irregolare si sia protratta nel tempo non determina l’usucapione di alcuna servitù a nostro favore: in altre parole, anche se il confinante non ha mai contestato nulla, non possiamo in alcun modo rivendicare l’usucapione sull’apertura della luce.
La grata, che ha la funzione di evitare che dall’apertura vengano gettati oggetti nel fondo altrui, deve avere maglie di superficie non superiore a 3 cm quadrati ciascuna.
Ricordiamo che un'apertura, anche se dotata di inferriata e grata, non si considera luce, bensì veduta, se comunque permette di affacciarsi e guardare di fronte, lateralmente o obliquamente verso il fondo confinante.
Per quanto riguarda i limiti di altezza, se il nostro fondo e quello del vicino sono entrambi al piano terra, il lato inferiore dell’apertura deve trovarsi ad almeno 2,5 m dal pavimento (ridotti a 2 per i piani superiori), a meno che si tratti di locale in tutto o in parte posto a livello inferiore rispetto al fondo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l’altezza richiesta.
Luci regolari e irregolari
Se inferriata, grata ed altezza minima rispettano i requisiti di legge, una luce si definisce "regolare": l’apertura di una luce regolare nel nostro muro costituisce l’esercizio di una facoltà del diritto di proprietà, consentita a prescindere dalla distanza rispetto al fondo del confinante, il quale ha solo il diritto di chiudere tali finestre, se dovesse costruire in appoggio o aderenza a detto muro, ed esigere la conformità delle luci rispetto a quanto prescritto.
In mancanza dei requisiti di legge, la luce si definisce "irregolare”: in tal caso, il confinante non ha alcun diritto di procedere alla sua chiusura, ma può solo chiederne la regolarizzazione, fermo restando il suo diritto, di chiudere la luce costruendo in appoggio o aderenza al muro su cui essa insiste.
Il fatto che l'apertura di una luce irregolare si sia protratta nel tempo non determina l’usucapione di alcuna servitù a nostro favore: in altre parole, anche se il confinante non ha mai contestato nulla, non possiamo in alcun modo rivendicare l’usucapione sull’apertura della luce.
Infine, l’apertura di luci sul cortile condominiale, considerato che la funzione di questa parte comune è quella di dare luce ed aria alle unità immobiliari di proprietà esclusiva, rappresenta un uso lecito della cosa comune e segue le stesse regole generali.
Hai domande sull'argomento o su altre questioni immobiliari? Scrivici nei commenti, o in privato: ti risponderemo al più presto!
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