Chi è responsabile in caso di furti nel condominio?
Estate, tempo di lavori condominiali e... furti: ma chi paga i danni di eventuali effrazioni in appartamenti o negozi?
Le responsabilità sono diverse e variano da caso a caso.
Secondo Codice Civile e legge di riforma del condominio, l'amministratore deve provvedere, non solo alla gestione delle cose comuni ma anche alla loro custodia, con il conseguente obbligo di vigilare affinché esse non rechino danni a terzi o agli stessi condomini: perciò egli è legittimato a porre in essere atti conservativi, anche in mancanza di preventiva autorizzazione dell'assemblea condominiale.
Inoltre, in quanto custode dei beni condominiali, l'amministratore è soggetto a responsabilità in proprio, e pertanto può essere chiamato a rispondere di eventuali danni da questi causati a condomini o terzi.
Per esempio, l'amministratore, in quanto responsabile dello stabile condominiale, è tenuto a far riparare un eventuale guasto alla serratura del portone d'ingresso, anche in assenza di segnalazioni da parte dei condomini. In caso di furto, potrà infatti essere considerato corresponsabile, per il fatto di aver agevolato l'intrusione dei ladri nell'edificio.
Nel caso di furto in appartamento o negozio, il condominio che abbia già deliberato l'installazione di un sistema di videosorveglianza, è responsabile se l'impianto risulti malfunzionante o non adeguato a proteggere l'edificio da intrusi.
Se il furto è stato facilitato dalla presenza di ponteggi, è responsabile tanto l'appaltatore che il condominio. Il primo per omessa ordinaria diligenza nell'adozione delle cautele atte ad impedire l'uso anomalo dei ponteggi. Il secondo, sia per culpa in vigilando o in eligendo, qualora abbia omesso di sorvegliare sull'operato dell'impresa appaltatrice (o ne abbia scelta una manifestamente inadeguata per l'esecuzione dell'opera), sia per omessa custodia, cui è obbligato quale soggetto che ha disposto la manutenzione della struttura.
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