Ascensore in condominio: la maggioranza ha sempre ragione?
Se nel condomino c'è un disabile l'installazione dell'ascensore è sempre permessa? Vediamo cosa dice la Cassazione
Tutto nasce dalla delibera con la quale un'assemblea condominiale aveva approvato l’installazione dell’ascensore nel cortile comune con le maggioranze agevolate previste della legge n. 13/89 (abbattimento di barriere architettoniche), in presenza di un portatore di disabilità fisica tra i condomini.
In primo e secondo grado l'impugnazione della delibera da parte dei condomini dissenzienti dapprima veniva respinta. Invece la Cassazione (sentenza n. 15021/2019) accoglieva le loro ragioni, fondamentalmente per due ragioni.
Anzitutto il progetto approvato non rispettava la normativa antincendio: infatti, come evidenziato nella consulenza tecnica d’ufficio, l’impianto avrebbe messo a rischio la sicurezza dello stabile, a causa della mancanza di un sistema di areazione permanente del vano scala. Inoltre esula dai poteri dell’assemblea l’approvazione di modifiche delle parti comuni e la realizzazione di impianti capaci di recare pregiudizio alla sicurezza degli edifici.
In secondo luogo, anche se la legge n. 13/89 stabilisce maggioranze più basse di quelle previste dal codice civile per l'approvazione di interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche (proprio per facilitare detti interventi), deve sempre essere fatta la salva la sicurezza e stabilità dell'edificio, come espressamente previsto dall'art. 1120 codice civile.
In conclusione, è invalida la delibera assembleare che autorizzi l’installazione dell’ascensore nel condominio che ne sia privo con modalità tecniche che mettano a repentaglio la sicurezza dello stabile.
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