Permesso di costruire: serve la comunicazione ai confinanti?

Ogniqualvolta un nostro confinante da inizio a lavori edili di una certa entità diamo per scontato che ci avrebbe dovuto prima informare: perciò, oggi cerchiamo di capire se, effettivamente, sussiste qualche obbligo di comunicazione preventiva a suo carico.

Ricordiamo che il permesso di costruire (PDC) è un provvedimento amministrativo richiesto all'autorità comunale, e dalla stessa rilasciato (anche con il c.d. silenzio assenso), che abilita l'esecuzione di un intervento edilizio in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica ed alla normativa edilizia e igienico-sanitaria.

Il PDC è necessario nei casi di: 
  • nuova costruzione;
  • ristrutturazione urbanistica;
  • ristrutturazione edilizia, finalizzata alla realizzazione di un organismo edilizio, in tutto o in parte, diverso dal precedente, e che comporta modifiche della volumetria complessiva dell'edificio o prospetto o, se si tratta di immobile compreso nelle zone omogenee A, mutamenti della destinazione d'uso, oppure che comporta modifiche della sagoma di immobile sottoposto a vincolo.
Secondo il TAR Liguria (sentenza n. 366/2019), non sussiste alcun obbligo di comunicare l’attivazione del procedimento per il rilascio di un titolo edilizio ai proprietari confinanti, i quali, pur essendo legittimati all’impugnazione, non rivestono la qualifica di controinteressati in senso sostanziale. 

Ciò vale anche se, in precedenza, i confinanti si erano già opposti all’attività edilizia del proprietario, perchè il loro coinvolgimento nel procedimento amministrativo comporterebbe un aggravio incompatibile con i principi di economicità ed efficienza della pubblica amministrazione. 

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