Compravendita immobile abusivo: in quali casi è possibile?
Un edificio abusivo si può vendere? Sulla questione c'erano pareri discordanti: vediamo cosa ha appena stabilito la Corte di Cassazione.
Anzitutto, ricordiamo che un immobile si può definire abusivo se costruito in violazione delle regole all'uopo imposte dalla legge.
Secondo la Cassazione (sentenza n. 8230/2019), affinché il contratto di compravendita sia valido, è sufficiente che in esso siano menzionati gli estremi del titolo edilizio che ne ha assentito la costruzione.
Perciò, l’edificio è commerciabile anche se il titolo edilizio esiste ma il manufatto è stato realizzato con variazioni, sia essenziali che non essenziali, rispetto al progetto autorizzato: per esempio, un aumento consistente della cubatura si considera variazione essenziale, mentre una diversa distribuzione degli spazi interni rappresenta una variazione non essenziale.
Viceversa, un immobile non è commerciabile nel caso in cui non esista un titolo edilizio che ne abbia assentito la costruzione oppure se il venditore ne dichiari in maniera mendace l’avvenuto rilascio nel rogito.
In conclusione, secondo la Cassazione, la tutela del sistema viene comunque assicurata dalle sanzioni previste dalla normativa urbanistica per la realizzazione degli abusi edilizi (demolizione, ripristino della situazione anteriore all’abuso, sanzioni pecuniarie, ecc.), mentre la tutela dell’acquirente è garantita dal Codice civile, con i rimedi previsti qualora i beni presentino vizi o siano privi delle qualità promesse o essenziali per il loro uso.
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