Assicurazione Condominio: vademecum per scegliere la migliore.

Cos'è l'assicurazione condominiale? Scopriamo di cosa si tratta e se è obbligatoria... 

Secondo il Codice Civile (art. 1882) l'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, dietro pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Non esiste alcun obbligo di legge per il condominio di dotarsi di apposita copertura assicurativa a sua tutela, la cosiddetta polizza globale fabbricato, a meno che l'assemblea non abbia deliberato in tal senso oppure il regolamento assembleare o contrattuale lo preveda esplicitamente. 

La polizza globale fabbricato copre l'intero fabbricato e sue pertinenze, e comprende garanzie base, come incendio e responsabilità civile, ed accessorie, che possono essere attivate a discrezione del condominio, come ricerca guasti, rotture, ecc. 

La polizza globale può essere a sua volta integrata con coperture per rischi specifici, come la polizza tutela legale o quella rischi per lavori straordinari. La prima copre imprevisti e controversie quotidiane (come recupero crediti, ecc.) e garantisce al condominio il rimborso anticipato delle spese tecnico-legali relative a controversie tra il condominio verso terzi o singoli condòmini. La seconda copre i rischi connessi a lavori di manutenzione, ristrutturazione, ecc. eseguiti su edifici residenziali, direzionali, commerciali o industriali.

Prima di stipulare un'assicurazione per fabbricato condominiale non dimenticarsi di: 
  1. verificare il margine di solvibilità della compagnia di assicurazione, previsto all'art. 44 del codice delle assicurazioni, che misura la sua stabilità e capacità di rimborso;
  2. accertarsi che il valore assicurato sia adeguato a quello del fabbricato, per scongiurare il rischio che, in caso di sinistro, la compagnia applichi la cosiddetta regola proporzionale (art. 1907 c.c.), risarcendo un importo inferiore a quello del danno;
  3. leggere tutte le clausole contrattuali, in particolare riguardo a ciò che è assicurato o escluso, obblighi in caso di sinistro, garanzie prestate, franchigie applicate, termini e modalità di disdetta, ecc.;
  4. stipulare contratti annuali, sia perchè previsto dalla legge ("decreto Bersani") sia perchè il condominio sarà libero, alla scadenza, di contrattare condizioni migliori; 
  5. stipulare polizze corrispondenti a reali esigenze e caratteristiche del condominio (per esempio è inutile assicurare i cristalli per un valore alto se non ci sono vetrine o finestre ampie); 
  6. in presenza di giardini, assicurare anche le tubazioni dell'impianto idrico interrato, perchè, in caso di perdite, la loro ricerca potrebbe essere molto onerosa; 
  7. informare i condomini che, in caso di accensione di un mutuo per le singole unità immobiliari, essi possono usufruire della polizza fabbricato e della garanzia base incendio, per la clausola di vincolo da consegnare alla banca; 
  8. verificare sempre le franchigie corrispondenti ad ogni garanzia, in modo tale da poter rendicontare esattamente ai condòmini quanto risarcito e quanto addebitato al condominio; 
  9. inserire la garanzia "conduzione appartamenti", che facilita la vita dei condòmini ed evita problemi di convivenza, particolarmente utile quando non vi siano condòmini o inquilini assicurati con la comune polizza del "capo famiglia"; 
  10. conoscere periti e liquidatori incaricati e prediligere le compagnie con i tecnici più in gamba e più celeri nel quantificare e liquidare i danni; 
  11. evitare le compagnie che praticano prezzi troppo bassi ma poi ci abbandonano in caso di sinistro, con tempi lunghi di apertura e gestione del sinistro e problemi nella liquidazione del danno.


Viale Leopardi, 170 - 73100 Lecce

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