Casa coniugale in affitto: a chi viene assegnata in caso di separazione?

Se moglie e marito abitano in affitto, a chi viene assegnata la casa coniugale in caso di separazione? Spetta un contributo anche per i canoni di locazione?
Vediamo cosa prevede la legge.

Anzitutto, bisogna considerare se la coppia ha figli, minori, maggiorenni non ancora autosufficienti o portatori di handicap (gli unici casi in cui il giudice può decidere) oppure no: nel primo caso, l'abitazione viene assegnata al genitore presso cui essi andranno a vivere, nel secondo, il contratto si scioglie o continua ad avere effetti solo nei confronti di chi lo ha sottoscritto. In definitiva, si seguono le stesse regole valide per l'assegnazione dell'ex casa coniugale di proprietà. 

Ricordiamo che, in caso di abitazione in affitto, se ci sono figli non autosufficienti, il contratto deve proseguire con il genitore a cui sono affidati, mentre l’altro è tenuto a versargli un assegno di mantenimento di importo proporzionale al suo reddito ed alle esigenze dell’ex coniuge. In ogni caso, l'assegno di mantenimento riservato ai figli deve garantirgli lo stesso tenore di vita che questi avevano prima della separazione.

Nel quantificare l'importo dell’assegno, il tribunale tiene conto sia delle spese che dovrà sostenere il coniuge assegnatario dell'abitazione sia di quelle a carico di chi è tenuto a versarlo, ma non è previsto che quest’ultimo debba pagare anche un contributo per il canone di locazione. Pertanto il denaro necessario a pagare affitto, utenze ed eventuale condominio vengono incluse nell’assegno di mantenimento o in quello divorzile ordinario.

Tuttavia, in base all’importo del canone, il giudice può aumentare il valore dell'assegno, per permettere ai figli di rimanere nella stessa casa. Questo perché anche il canone di locazione è indice del precedente tenore di vita della famiglia ed è quindi, già di per sé, proporzionato al reddito del soggetto obbligato. A meno che, anche il coniuge beneficiario, in quanto titolare di proprio reddito, contribuisca alle spese di locazione, nel qual caso gli sarà ridotto l'assegno di mantenimento.


In conclusione, nonostante il canone di affitto resti a carico del coniuge assegnatario, e sebbene tale importo non possa costiture una voce a parte rispetto all'assegno di mantenimento, nel quantificarne l'importo, il tribunale deve tenere conto anche delle spese di cui il coniuge non assegnatario, costretto a trasferirsi altrove, dovrà comunque farsi carico.


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