In quali casi si può installare una tettoia senza permesso?

Possiamo installare una tettoia a casa nostra senza chiedere alcuna autorizzazione?
Vediamo in quali casi è permesso:

Il Tar Campania ha recentemente stabilito (sentenza n. 58/2019) che l’installazione di una tettoia rientra tra gli interventi di edilizia libera (cioè quelli che non necessitano di permesso di costruire, SCIA o CILA) solo in determinate circostanze.

Secondo i giudici, l'installazione su edifici preesistenti di tettoie o strutture accessorie di protezione non è soggetta a rilascio di permesso di costruire solo se, per forma e dimensione, esse risultano chiaramente destinate a semplice decoro, arredo, riparo o protezione della parte dell’immobile a cui sono annesse.
Viceversa, se forma e dimensioni sono di entità tali da escludere il carattere di accessorietà o arrecano una visibile alterazione all’edificio o a sue parti, è necessario il permesso di costruire.
Nel caso in esame, il proprietario di un immobile aveva installato, senza alcun permesso, alcune tettoie e corpi di fabbrica adibiti a cucina, lavatoio, deposito e garage. Pertanto il Comune gli aveva contestato che, per le loro dimensioni, sarebbe stato necessario il permesso di costruire, e ne aveva disposto la demolizione.
Il proprietario faceva ricorso contro il Comune, sostenendo che si trattava di tettoie e di un gazebo di modeste dimensioni, a protezione e riparo di spazi liberi all’interno di un cortile e di un giardino di sua proprietà, la cui installazione rientrava tra gli interventi di edilizia libera o, al massimo, tra quelli soggetti a Dia (oggi Scia).

Secondo il ricorrente, la realizzazione “abusiva” dei manufatti doveva essere punita con semplice sanzione pecuniaria, come disposto dall'art. 37 del Dpr 380/2001, e non con la demolizione, come da art. 31. Inoltre, sempre secondo il proprietario, la definizione di pergotenda, inserita al n. 50 del DM 2 marzo 2018 contenente il Glossario con l’elenco non esaustivo delle opere realizzabili in regime di edilizia libera, includeva anche le piccole tettoie.

Il Tar della Campania invece stabiliva che, per le loro dimensioni, le opere realizzate non potevano qualificarsi come intervento di edilizia libera, e che il DM 2/3/2018 non poteva essere preso come riferimento dal momento che le opere erano state realizzate prima della sua entrata in vigore: pertanto confermava l’ordine di demolizione emesso dal Comune.


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