Acquisto casa da costruttore: nuove tutele a favore di chi compra
Come abbiamo già visto, l'acquisto di una casa in costruzione comporta gravi rischi per l'acquirente, parzialmente mitigati dal Decreto Legislativo n. 122/2005 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire).
Ma, fatta la legge trovato l'inganno: finora i costruttori hanno trovato il modo di sottrarsi ai loro obblighi.
Fortunatamente, il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dlgs n. 14/2019) ha introdotto importanti novità a nostro favore.
Pertanto oggi possiamo beneficiare di tutte queste tutele:
- La fideiussione a garanzia delle somme versate al costruttore fino alla stipula, e la polizza decennale a copertura dei difetti di costruzione, devono essere conformi al modello standard prescritto con decreti da emanarsi (entro 90 giorni dal 16 marzo 2019, data di entrata in vigore della legge).
- Il contratto preliminare deve indicare, oltre agli estremi della fideiussione consegnata dal costruttore, anche l’attestazione della sua conformità al predetto modello standard.
- Il contratto definitivo è nullo se non viene consegnata la polizza anche assicurativa; si tratta di nullità relativa, cioè eccepibile solo su iniziativa dell’acquirente.
- Il contratto definitivo deve menzionare la polizza assicurativa e la sua conformità al modello standard.
- La fideiussione diviene escutibile (cioè possiamo esigere il suo corrispettivo in denaro), oltre che nel caso in cui il costruttore entri in una situazione di crisi, anche quando il notaio comunica all’acquirente di non aver ricevuto dallo stesso, prima della stipula del contratto definitivo, la predetta polizza assicurativa.
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