La proposta d'acquisto condizionata alla domanda di mutuo

Se, per comprare casa, dobbiamo ricorrere ad un mutuo ipotecario, appena trovato l'immobile ideale, possiamo presentare una proposta d'acquisto al suo proprietario, subordinandola però alla concessione del finanziamento. Vediamo come funziona. 

La proposta d'acquisto produce gli stessi effetti di un contratto preliminare, ci obbliga cioè a stipulare un contratto definitivo a condizioni prestabilite: nel primo caso, proponente e proprietario firmano contestualmente, nel secondo firmano in momenti diversi. 
Quella subordinata è una normale proposta d'acquisto, in più sottoposta a condizione sospensiva: infatti l'art. 1353 Codice Civile ci permette di firmare un contratto che potrà essere risolto di diritto (cioè automaticamente) nel caso in cui si verifichi (o no) un avvenimento futuro incerto. 

In questo caso, l'evento a cui si subordina il perfezionamento del contratto è la concessione del mutuo. In caso positivo stipuleremo anche il contratto di compravendita, diversamente la proposta d'acquisto sarà risolta: il venditore ci dovrà restituire la caparra, e non dovremo corrispondere alcuna provvigione all'agente immobiliare.

Comunque, tramite l’agente immobiliare, dovremo sempre comunicare al venditore, entro il termine convenuto, l'effettiva concessione del mutuo: in difetto di comunicazione, anche nei casi di richiesta bocciata o ritardo nel rispondere da parte della banca, avremo l'obbligo di sipulare il contratto definitivo di compravendita.



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