Cosa succede se il costruttore ci ha consegnato in permuta un'appartamento affetto da vizi?
Se possediamo una vecchia casa (o un terreno edificabile) al posto della quale un'impresa di costruzione intende realizzare un condominio, quasi sempre quest'ultima ci propone una permuta: invece di pagarci subito, si impegna a trasferirci la proprietà di uno degli appartamenti da costruire. Ma cosa succede se la nuova casa ha dei problemi? Vediamo come comportarci.
Anzitutto dobbiamo identificare correttamente il contratto in virtù del quale scambiamo la nostra proprietà con una da costruire: secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 14371/2018) si tratta di un contratto di permuta, di cosa presente con cosa futura (e non, per esempio, di contratto di appalto). Nel contratto di permuta il "trasferimento della proprietà attuale in cambio della cosa futura" assume "il carattere di elemento causale fondamentale delle reciproche prestazioni delle parti del contratto".
Ne consegue che, in caso di contestazioni relative al contratto ed al suo oggetto, si dovranno applicare le norme relative ai contratti di compravendita, valide anche per quelli di permuta (art. 1555 Codice Civile).
Nel caso esaminato dalla Cassazione un soggetto, che aveva concordato di cedere la proprietà di un fabbricato da demolire ricevendo in cambio la proprietà di un appartamento da costruirsi, avendo riscontrato dei vizi nella nuova costruzione, ne aveva denunciato la presenza soltanto dopo otto mesi dalla consegna, ben oltre il termine fissato per legge.
Infatti, eventuali vizi al bene oggetto del contratto di compravendita (o di permuta) devono essere denunciati entro otto giorni dalla scoperta. Diversamente da quanto accade per il contratto di appalto, che fissa il termine massimo di un anno per la denuncia di vizi (l’art. 1669 Codice Civile).
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