Revoca dell'amministratore condominiale: come funziona?
Non siamo più soddisfatti del nostro amministratore di condominio: scopriamo se possiamo revocarlo, a quali condizioni e in che modo.
- Anzitutto, bisogna permettere all’assemblea condominiale di deliberare sulla revoca dell’amministratore, chiedendo che l'argomento venga messo all’ordine del giorno, inviandone prima comunicazione allo stesso amministratore.
- Tale richiesta deve essere fatta da almeno due condòmini, che rappresentino comunque un sesto del valore dell’edificio (art. 66, comma 1, disp. att. cod. Civ.). E' sufficiente un solo condòmino nel caso di gravi irregolarità fiscali o non ottemperanza all’obbligo di apertura e utilizzazione del conto corrente da parte dell'amministratore (art. 1129, comma 11, cod. Civ.).
- Se dalla richiesta dei due condòmini rappresentanti un sesto del valore dell’edificio decorrono inutilmente dieci giorni, gli interessati possono provvedere direttamente alla convocazione dell'assemblea.
- L’avviso di convocazione, da parte dell’amministratore che di condòmini, deve obbligatoriamente indicare luogo, data, ora e ordine del giorno, ed essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, elettronica certificata, fax o consegna a mano (art. 66 disp. att. cod. Civ.).
Per procedere alla revoca, in assemblea sarà necessario un quorum deliberativo (art. 1136, commi 2 e 4, cod. Civ.), in prima e seconda convocazione, costituito da un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (fermi restando i quorum costitutivi ex art. 1136, commi 1 e 3, cod. Civ.).
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