Ascensore in condominio: è sempre possibile?

Spesso i condomini più vecchi non hanno l'ascensore: se ci abitiamo già o vogliamo acquistare un appartamento ad un piano alto ci chiediamo se possiamo installarne uno senza il consenso degli altri condòmini. Vediamo cosa dice la giurisprudenza più recente. 

Con sentenza 2065/2018, il Tar Lombardia ha stabilito che si può installare un ascensore esterno in condominio senza permesso di costruire: si tratta, infatti, della realizzazione di un volume tecnico, necessaria per apportare un’innovazione allo stabile, e non di una nuova costruzione strettamente intesa. Tuttavia, il Tar ha precisato che l’intervento non può prescindere dall’approvazione da parte della maggioranza dei condòmini.

Secondo il Testo Unico dell’edilizia (art. 78 DPR 380/2001), le delibere che hanno per oggetto innovazioni da apportare in edifici privati, dirette ad eliminare barriere architettoniche, realizzare percorsi attrezzati ed installare dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei non vedenti, devono essere approvate dall’assemblea condominiale. I voti favorevoli devono essere più della metà e rappresentare almeno il 50% del valore dell’intero edificio.

Se il condominio rifiuta di approvare la delibera, o si esprime oltre i tre mesi dalla richiesta, il portatore di handicap, o chi ne esercita la tutela o potestà, può installare a proprie spese, servoscala e strutture mobili (o facilmente rimovibili), ed anche modificare l’ampiezza delle porte, per rendere più agevole l’accesso a edifici, ascensori e rampe di autorimesse.

Nel caso in esame, il Tar Lombardia era stato interpellato da un condòmino, proprietario del primo piano e del sottotetto che, a seguito di Scia, aveva fatto installare sulla facciata comune dell’edificio un ascensore esterno, con involucro in muratura, ad uso esclusivo del proprio appartamento, da cui sarebbe derivata la chiusura di una finestra al servizio dell’atrio condominiale, con conseguente diminuzione dell’aerazione ed illuminazione della scala comune.

I proprietari dell'appartamento al piano terra si erano opposti ed il Comune, accertata la mancanza di alcuni requisiti, aveva annullato la Scia, in autotutela. Ma, allo stesso tempo, aveva respinto la richiesta di demolizione dell’opera, perché necessaria al superamento di barriere architettoniche.

Secondo il Tar, la decisione del Comune era stata adottata senza effettuare la necessaria istruttoria, in quanto lo stesso avrebbe dovuto verificare l’effettiva condizione sanitaria del condòmino che avevano fatto installare l’ascensore, ed accertare l'eventuale del consenso da parte dell'assemblea condominiale. 

Pertanto, il Tar ha invitato le parti a regolarizzare la propria posizione per la realizzazione dell’ascensore, ai sensi delle norme vigenti.

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