Quando si può usufruire del Bonus prima casa anche se si possiede già un'altra abitazione?

Il bonus prima casa ci spetta solo se non possediamo altri immobili, ma la Cassazione ha appena stabilito delle importanti eccezioni. Vediamo quali sono. 

Ricordiamo che possiamo acquistare la cosiddetta “prima casa” beneficiando di uno sconto sulle tasse da pagare alla stipula, ad alcune condizioni, tra cui, non essere titolari, in tutta Italia, della proprietà di altra casa acquistata con la stessa agevolazione e, nel medesimo comune, di altra abitazione. 
Il bonus prima casa è riservato a chi acquista a titolo oneroso (compravendita) o gratuito (donazione o testamento) un immobile da destinare ad abitazione principale.

Con sentenza n.2565/2018, la Cassazione si è pronunciata sul caso in cui chi richiede il bonus prima casa è già proprietario di una casa "non idonea" ad essere abitata, riconoscendo la stessa agevolazione a coloro che, pur titolari di un altro immobile, siano costretti ad acquistarne un secondo per inidoneità del primo. 
In altre parole, la proprietà di un’abitazione nel medesimo Comune (non acquistata con agevolazione prima casa), non ci impedisce di acquistarne una seconda col bonus fiscale, purchè si tratti di una casa non idonea ad essere abitata.
Questa inidoneità può essere sia di tipo soggettivo, relativa cioè alla situazione personale del contribuente, che oggettivo, ossia relativa alle condizioni dell’edificio. L'inidoneità oggettiva comprende anche la cosiddetta “inidoneità giuridica”, condizione che si verifica quando l’abitazione non essere utilizzata da parte del proprietario perchè, per esempio, concessa in locazione.


Ecco, in dettaglio, cosa si risparmia col bonus prima casa.
  • Sugli atti di vendita tra privati, l’imposta di registro è pari al 2% del valore catastale (minimo 1.000 euro), mentre imposte ipotecaria e catastale si pagano in misura fissa (50,00 euro ciascuna).
  • Sugli atti di vendita con aziende soggette a Iva, quest'ultima è pari al 4%, mentre imposte di registro, ipotecarie e catastali sono fisse (200,00 euro ciascuna).
  • Su donazioni e successioni testamentarie, le imposte di registro sono in misura ordinaria, mentre ipotecaria e catastale sono in misura fissa (200,00 euro ciascuna). Nei passaggi tra coniugi o ascendenti l’imposta di registro è pari al 4%, ma solo sul valore del bene che eccede 1 milione di euro.
  • Infine, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020, il bonus prima casa vale anche per l’acquisto di un immobile in leasing (imposta di registro all'1,5%), purché l’utilizzatore sia in possesso delle condizioni previste dalla legge.
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