Mutuo cointestato: in quali casi si possono detrarre gli interessi passivi?
Abbiamo acceso un contratto di mutuo cointestato (per abitazione principale): come si detraggano interessi passivi e spese accessorie nella dichiarazione dei redditi? Vediamo cosa dice l’Agenzia delle Entrate.

Mutuo cointestato col coniuge
La detrazione degli interessi passivi spetta a ciascun coniuge sempre in misura pari al 50% ma, se uno dei due non percepisce alcun reddito e quindi risulta fiscalmente a carico dell’altro, quest'ultimo potrà detrarre il 100% degli interessi passivi (tetto massimo sempre 4.000 euro). A condizione, però, che il coniuge intestatario del mutuo sia anche comproprietario dell'immobile.
Se il mutuo è intestato ad un solo soggetto, ma la proprietà dell'immobile è divisa tra più soggetti, l’unico a poter detrarre il 100% degli interessi passivi sarà l’intestatario del mutuo. Queste regole si applicano anche alle coppie di fatto unite civilmente.
Mutuo cointestato col figlio
Quando tra i cointestatari del mutuo quello fiscalmente a carico non è il coniuge (p.e. figlio), la parte non a carico non può detrarre il 100% degli interessi (come nel caso precedente). In generale, quando il mutuo è cointestato tra genitori e figli, e questi ultimi percepiscono un reddito, ciascuno di essi può detrarre una quota di interessi passivi proporzionale alle propria quota di mutuo. Se invece i genitori sono solo garanti (e non cointestatari) del mutuo del figlio, essi non possono detrarre nessuna quota di interessi.
Mutuo cointestato con usufruttuario
Se il mutuo è stato acceso per l’acquisto di una nuda proprietà, di cui qualcun altro è usufruttuario (figlio, coniuge, ecc.), gli interessi passivi sono detraibili solo dal nudo proprietario: infatti, vale sempre la regola per cui, per detrarre gli interessi passivi, è necessario essere intestatari del mutuo ed anche proprietari dell'immobile (e non usufruttuari). Quindi, nel caso in cui il mutuo venga pagato interamente dall’usufruttuario, egli non potrà beneficiare di alcuna detrazione.
Decesso del cointestatario del mutuo
In caso di decesso di uno dei cointestatari, l’onere di rimborsare il mutuo si trasferisce ai suoi eredi (solo se ne accettano l'eredità), che potranno detrarre i relativi interessi passivi, ciascuno secondo le proprie quote.
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