Quando il vicino effettua lavori edili e danneggia casa nostra: chi ci deve risarcire?

Chi ci deve risarcire quando la nostra abitazione subisce dei danni a causa di lavori di manutenzione eseguiti nella casa del vicino da un'impresa edile? 

La questione è complessa: cominciamo ad individuare le responsabilità, facendo riferimento a due norme, una relativa al danno da cose in custodia, l'altra all'appalto, senza perdere di vista l'art. 2049 c.c. e la responsabilità del committente

La custodia di un bene si definisce come la condizione di avere potere sulla cosa: il custode ha la possibilità d'intervenire per conservare la cosa e, contemporaneamente, evitare che essa possa recare danno a cose o terzi. Normalmente la figura del custode coincide con il proprietario dell'immobile, ma custode può essere anche il suo conduttore o detentore a vario titolo.

Veniamo all'appalto: nel caso di lavori di manutenzione c'è un altro soggetto eventualmente responsabile per danni a terzi, l'appaltatore, cioè colui che assume l'incarico di svolgere opere a proprio rischio, a fronte del pagamento di un prezzo.

Infine non dimentichiamoci della responsabilità del committente, cioè del custode, non in ragione del suo potere di custodia, quanto del suo ruolo di responsabile diretto dell'opera: secondo giurisprudenza, il committente potrà essere chiamato a rispondere dei danni causati dall'appaltatore, solo se quest'ultimo opera come lavoratore autonomo, mentre in caso di lavori affidati ad un'impresa, questa ne è l'unica responsabile. 

Ci sono due casi, tuttavia, in cui il committente può essere chiamato a rispondere dei danni cagionati dal suo appaltatore.
Nel primo, la cosiddetta culpa in eligendo, il committente è colpevole di aver affidato l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea.
Nel secondo, l'appaltatore ha agito in qualità di nudus minister, cioè quale semplice esecutore degli ordini del committente, attuandone specifiche direttive.

Teniamo comunque presente che, per quanto l'appaltatore sia responsabile dei danni derivanti dall'esecuzione delle opere, il committente resta comunque responsabile in quanto custode del bene, a meno che, con l'appalto, non si sia spogliato anche della custodia del bene. Circostanza che, comunque, ha maggiore rilevanza nei rapporti tra le due parti, piuttosto che verso i terzi danneggiati.

Concludendo, tranne rare eccezioni, il committente può essere sempre chiamato in causa, da parte del danneggiato, per responsabilità extracontrattuale solidale (art. 2055 c.c.) nei confronti dell'appaltatore, perciò il danneggiato potrà agire contro uno o entrambi, senza distinzione.

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