Il credito d'imposta sulla prima casa: risparmiare sulle tasse cambiando casa.
Il credito d’imposta è un'agevolazione fiscale che consente a chi ha già acquistato una casa, beneficiando del regime fiscale agevolato cosiddetto prima casa, di "scontare" l'imposta pagata al notaio se acquista un'altra abitazione, sempre prima casa.
Vediamo come fare: per semplicità, chiamiamo "A" la casa vecchia e "B" quella nuova.

Il credito si può sfruttare in vari modi: già alla stipula dell’atto di acquisto di B, in detrazione dall'imposta dovuta; in diminuzione delle imposte sui redditi dovute con la prima dichiarazione dei redditi successiva all’atto di acquisto di B; nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta nel quale il credito è maturato.
Il credito d’imposta non può essere chiesto a rimborso ed è personale, cioè riservato solo all’acquirente (non si può trasferire da un coniuge all'altro, ecc.).
Facciamo un esempio pratico: a febbraio 2017 acquisto B, dopo che a dicembre 2016 ho venduto A. Posso applicare il credito d’imposta già nella dichiarazione dei redditi modello 730 o modello Redditi 2017 (ex "Unico"), cioè la prima dichiarazione dei redditi successiva all’acquisto di B, oppure nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2017 - modello 730 o modello Redditi 2018 - cioè la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta nel quale il credito è maturato.
Per calcolare il credito di imposta si considera il minore importo tra quelli indicati nei due atti di compravendita, cioè:
- l’importo dell’imposta di registro (o dell’imposta sul valore aggiunto) pagata per l'acquisto di A, se è minore dell’importo dell’imposta di registro (o dell’imposta sul valore aggiunto) da pagare per l'acquisto di B;
- l’importo dell’imposta di registro (o dell’imposta sul valore aggiunto) da pagare per l'acquisto di B, se è minore dell’importo dell’imposta di registro (o dell’imposta sul valore aggiunto) pagata per l'acquisto di A.
Se l’atto di acquisto di B non è soggetto ad imposta di registro o ad Iva (e quindi non si può scontare immediatamente l'imposta pagata per l'acquisto di A) il credito d’imposta si può utilizzare per diminuire le imposte di registro, ipotecaria, catastale, su successioni o donazioni che l’acquirente debba eventualmente versare successivamente all'acquisto di B.
Da notare che, se il credito viene utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi e se l’imposta risultante a debito dalla dichiarazione non è sufficiente a consumare l’intero credito spettante al beneficiario, il residuo di ciascuno potrà essere utilizzato nei versamenti successivi fino alla completa estinzione del credito stesso.
Facciamo un altro esempio. Il contribuente Tizio, all’atto dell’acquisto di A, nel 2015, ha pagato imposta di registro (o Iva) pari ad euro 3.000, mentre per l'acquisto di B, nel 2016, paga Iva (o imposta di registro) pari ad euro 5.000. In tal caso il credito d’imposta è pari ad euro 3.000.
Viceversa, se per l'acquisto di A Tizio ha pagato Iva (o imposta di registro) pari ad euro 5.000 e per l'acquisto di B paga imposta di registro (o Iva) pari ad euro 2.000, il credito d’imposta applicabile è pari ad euro 2.000.
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