Bonus ristrutturazione edilizia: è solo per il proprietario/detentore dell'immobile o anche per i suoi familiari?

L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia (Dpr 917/86) consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.

Tuttavia, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018 è possibile usufruire di una detrazione più elevata, pari al 50%, entro il limite massimo di spesa di 96.000 euro. La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo. È prevista, inoltre, una detrazione Irpef, entro l’importo massimo di 96.000 euro, anche per chi acquista fabbricati ad uso abitativo già ristrutturati.

Il bonus ristrutturazione è un ottimo sistema per contenere le spese sostenute per i lavori in casa, e ne può beneficiare anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati gli interventi. Vediamo a quali condizioni.

Anzitutto, per "familiare" si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
Poi, per beneficiare del bonus, occorre che fatture e bonifici siano intestati a colui che ha effettivamente sostenuto le spese. 

Per fruire della detrazione, è necessario anche che i familiari attestino, con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi. La convivenza deve sussistere a partire dalla data di inizio dei lavori, ma non occorre che sussista per l’intero periodo di fruizione della detrazione. 

Non è invece necessario che l’immobile oggetto dell’intervento sia adibito ad abitazione principale del proprietario o del familiare convivente.

Infine, la detrazione compete anche se le abilitazioni comunali all’esecuzione dei lavori sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.

Commenti

Post più popolari