Quote condominiali non pagate: cosa fare quando si compra casa in condominio.
Premesso che, chi compra casa in condomino diventa solidalmente responsabile, relativamente alle quote condominiali dovute dal venditore, per l'anno in corso e per quello precedente l'acquisto, le regole da osservare sono le seguenti:
- l'acquirente diventa titolare di diritti ed obblighi dalla data di acquisto dell'immobile;
- per tutti i debiti anteriori a quella data, limitatamente all'anno in corso ed a quello precedente, egli è solidalmente responsabile con il venditore;
- la responsabilità solidale verso il condominio non implica la titolarità del debito, quindi l'acquirente può comunque rivalersi sul venditore;
- venditore ed acquirente possono accordarsi sulla ripartizione delle quote condominiali, ma tale accordo vincola solo le parti e non vale nei confronti del condominio.
In pratica, se compro casa il 15 ottobre, mi farò carico degli obblighi verso il condominio da quella data in poi, mentre per l'anno in corso, fino ad allora, e per quello precedente, possono essere chiamato a rispondere a titolo di responsabilità solidale per le quote condominiali dovute dal venditore e non pagate.
Attenzione però: l'anno di gestione, o esercizio condominiale, non coincide necessariamente con l'anno solare. Per esempio, se l'anno di gestione inizia il 1° giugno 2018 e finisce il 31 maggio 2019, ed il rogito si stipula il 15 ottobre 2018, si considera anno in corso quello compreso tra 1/06/2018 e 31/05/2019, ed anno precedente quello compreso tra 1/06/2017 e 31/05/2018.
Cosa accade ai debiti maturati prima di questo biennio?
Secondo giurisprudenza, il debito di un'annualità inserito in quella successiva resta riferibile a quella nella quale è sorto, pertanto, essendo nulla la deliberazione assembleare che violi il criterio legale di imputazione dei contributi condominiali, al nuovo acquirente compete eventualmente solo il pagamento delle spese dovute e non versate nel biennio che precede l'acquisto.
Per le spese dovute e non versate prima di tale periodo, risponde esclusivamente il condomino dell'epoca, non operando la solidarietà, indipendentemente dall'inserimento di quel debito nei rendiconti degli anni successivi a quello in cui esso è sorto.



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