Bonus ristrutturazioni: cosa succede se chi ha già pagato i lavori vende casa?
Le agevolazioni fiscali per ristrutturazione edilizia consentono di detrarre dall’Irpef parte dei costi sostenuti per ristrutturare abitazioni e parti comuni di edifici residenziali.
Cosa succede quando la proprietà dell'immobile viene trasferita?
Se l’immobile viene venduto prima che sia trascorso tutto il periodo utile per beneficiare dell’agevolazione, il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate è trasferito, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente dell’unità immobiliare (se persona fisica).
In pratica, in caso di vendita e, più in generale, di trasferimento della proprietà per atto tra vivi, il venditore può scegliere se continuare ad usufruire delle quote di detrazione non ancora utilizzate o trasferirne il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile. In ogni caso, in assenza di indicazioni specifiche nell’atto di compravendita, il beneficio viene automaticamente trasferito all’acquirente dell’immobile.
In caso di decesso dell’avente diritto, la parte di detrazione non ancora fruita viene trasferita, per i rimanenti periodi d’imposta, esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile. La condizione di detenzione deve sussistere, non soltanto relativamente all’anno di accettazione dell’eredità, ma anche a ciascun anno per il quale si intende beneficiare delle residue rate di detrazione.
Perciò, se l’erede che deteneva direttamente l’immobile ereditato, successivamente lo concede in comodato o in locazione, non potrà più fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui la detenzione materiale e diretta del bene è in capo a terzi. Potrà comunque beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di comodato o di locazione (circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E 24/4/2015).
Infine una considerazione su inquilini e comodatari che abbiano eventualmente eseguito lavori di ristrutturazione a proprie spese: la cessazione dello stato di locazione o comodato, per scadenza o disdetta del contratto, non determina la decadenza del diritto alla detrazione da parte dell'inquilino o del comodatario, i quali continueranno quindi a fruirne fino alla conclusione del periodo di godimento.
-
Commenti
Posta un commento