TASI non pagata: cosa fare e quanto pagare in caso di ritardo, errore o omissione nel pagamento.
Il 18 giugno è scaduto il termine per versare l’acconto 2018 della Tasi: che succede se non abbiamo pagato?
Se non abbiamo effettuato il pagamento nè aderito all’istituto del ravvedimento, dobbiamo aspettarci il cosiddetto avviso di accertamento anche se, diversi Comuni, ci permettono di avvalerci dell’accertamento con adesione, con la conseguente possibilità di ridurre le sanzioni fino al 10%.
A pena di decadenza, l’avviso di accertamento per la Tasi deve esserci notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Sempre a pena di decadenza, il relativo titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione fiscale) ci deve essere notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
Ricevuto l’avviso di accertamento del Comune, possiamo presentare un’istanza di annullamento in autotutela.
Se decidiamo di presentare ricorso in Commissione Tributaria Provinciale, entro 60 giorni dalla notifica, dobbiamo prima attivare la procedura del reclamo-mediazione (obbligatoria se l'importo dovuto, sanzioni escluse, è inferiore a 20.000 euro).
Se invece decidiamo di non ricorrere, dobbiamo pagare imposta, interessi e sanzioni, ridotte a un terzo (dal 30% al 10%).
In ogni caso, se non abbiamo pagato entro la scadenza, possiamo provvedere al pagamento in ritardo ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso: oltre al tributo dovuto, pagheremo anche una determinata sanzione. Essa sarà pari allo 0,1% del tributo dovuto, se il versamento avviene entro i quattordici giorni successivi alla scadenza; mentre ammonterà all'1,5% del tributo, se il pagamento avviene tra il 15° ed il 30° giorno.
Se invece paghiamo oltre i trenta giorni dalla scadenza ma comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo, dovremo versare l’importo dovuto, oltre sanzione del 3,75% ed interessi legali dell’1% sull’importo non pagato.
Infine, se paghiamo anche oltre il termine del 30 giugno dell’anno successivo, le sanzioni saranno calcolate in percentuale sul tributo non pagato:
- - 30%, in caso di omesso o insufficiente pagamento;
- - dal 50% al 100%, in caso d’infedele dichiarazione;
- - dal 100% al 200%, in caso di omessa presentazione della dichiarazione.
In tutti e tre i casi, dovremo comunque pagare anche gli interessi legali aumentati di 2,5 punti percentuali sull’importo dovuto.
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