Fornitura di servizi condominiali a condomini morosi: quando possono essere sospesi?

Possono i condomini in regola con i pagamenti relativi alla fornitura idrica chiederne la sospensione nei confronti di un singolo condomino in stato di morosità?

Mentre per l'art. 32 della Costituzione “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo (...)”, il nostro ordinamento non prevede alcun obbligo, per i condomini in regola con i pagamenti, di assumere personalmente ed in solido l’obbligazione del condomino moroso. 

In tal modo, non sarebbero rispettati i diritti dei primi che, in nome del diritto alla salute, sarebbero gravati da un obbligo di “solidarietà coattiva”. Inoltre, il Dpcm 29/08/2016 stabilisce che, una volta dimostrato lo “stato di disagio economico-sociale”, all'utente moroso deve essere comunque garantito un quantitativo minimo di erogazione del “bene acqua”.
Recentemente, il Tribunale di Bologna, in merito ad un ricorso d'urgenza con il quale un condominio chiedeva l'autorizzazione alla sospensione della fornitura di riscaldamento, acqua calda e fredda, ed al distacco dell’antenna televisiva centralizzata, in danno di un condomino, in ragione della sua conclamata e ingente morosità, ha autorizzato la sospensione della fornitura di acqua a quest'ultimo, in mancanza di prova del suo stato di indigenza. 
Perciò, possiamo concludere che l'unico caso in cui la fornitura dell'acqua non può essere sospesa al condomino moroso è quando quest'ultimo si trovi in stato di indigenza il quale, tuttavia, deve essere provato.

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