Sconto Imu e Tasi su immobili in comodato d'uso.
Lunedì prossimo sarà l'ultimo giorno utile, per proprietari di seconde case e abitazioni di lusso, per versare gli acconti Imu e Tasi 2018.
Quelli che hanno concesso un immobile in comodato d'uso gratuito hanno diritto ad uno sconto del 50% sulla base imponibile.
Quelli che hanno concesso un immobile in comodato d'uso gratuito hanno diritto ad uno sconto del 50% sulla base imponibile.
I requisiti necessari sono:
- proprietà di massimo due immobili ubicati nello stesso comune, uno dei quali deve essere adibito ad abitazione principale;
- l'immobile deve essere ad uso abitativo;
- lo sconto è riservato anche alle pertinenze, secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo tre pertinenze, una per ogni categoria catastale: C/2, C/6 e C/7);
- il possesso di un immobile appartenente ad altra categoria catastale (p.e. terreno agricolo, area edificabile, capannone, ecc.) non esclude la possibilità di usufruire dello sconto, purché gli immobili ad uso abitativo siano massimo due, situati entrambe nel comune di residenza del proprietario, uno dei quali destinato ad abitazione principale;
- lo sconto è ammesso solo per contratti di comodato stipulati tra figli e genitori;
- non sono ammessi contratti di comodato aventi per oggetto abitazioni di lusso (categorie A/1, A/8 ed A/9);
- il proprietario deve attestare il possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'agevolazione con apposita dichiarazione da presentare in comune;
- il contratto di comodato deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate, non essendo ammessa nessuna scrittura privata;
- lo sconto vale dalla data di stipula del contratto e non da quella di registrazione;
Per quanto riguarda la Tasi, il proprietario verserà l'imposta ridotta del 50%, in base alla quota di ripartizione prevista dal Comune (dal 70% al 90%), mentre il comodatario non la pagherà affatto in quanto per quest'ultimo l'immobile costituisce abitazione principale.
- proprietà di massimo due immobili ubicati nello stesso comune, uno dei quali deve essere adibito ad abitazione principale;
- l'immobile deve essere ad uso abitativo;
- lo sconto è riservato anche alle pertinenze, secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo tre pertinenze, una per ogni categoria catastale: C/2, C/6 e C/7);
- il possesso di un immobile appartenente ad altra categoria catastale (p.e. terreno agricolo, area edificabile, capannone, ecc.) non esclude la possibilità di usufruire dello sconto, purché gli immobili ad uso abitativo siano massimo due, situati entrambe nel comune di residenza del proprietario, uno dei quali destinato ad abitazione principale;
- lo sconto è ammesso solo per contratti di comodato stipulati tra figli e genitori;
- non sono ammessi contratti di comodato aventi per oggetto abitazioni di lusso (categorie A/1, A/8 ed A/9);
- il proprietario deve attestare il possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'agevolazione con apposita dichiarazione da presentare in comune;
- il contratto di comodato deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate, non essendo ammessa nessuna scrittura privata;
- lo sconto vale dalla data di stipula del contratto e non da quella di registrazione;
Per quanto riguarda la Tasi, il proprietario verserà l'imposta ridotta del 50%, in base alla quota di ripartizione prevista dal Comune (dal 70% al 90%), mentre il comodatario non la pagherà affatto in quanto per quest'ultimo l'immobile costituisce abitazione principale.
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