Iva agevolata al 10% per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Anche per tutto il 2018 si potrà fare ricorso all'Iva agevolata al 10% sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio e, in particolare, sulle prestazioni di servizi relativi ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su unità immobiliari abitative e sui beni, solo se ceduti nell’ambito del contratto di appalto. 

Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni cosiddetti "di valore significativo", si può applicare l'Iva al 10% su detti beni solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei beni stessi: in pratica, l’Iva agevolata si applica solo alla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

Si definiscono “beni significativi” (Decreto 29/12/1999):
  • ascensori e montacarichi;
  • infissi esterni e interni;
  • caldaie;
  • video citofoni;
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo aria;
  • sanitari e rubinetteria da bagni;
  • impianti di sicurezza;
La legge di bilancio 2018 spiega inoltre come individuare correttamente il valore dei beni significativi quando con l’intervento vengono forniti anche componenti e parti staccate degli stessi (come avvolgibili e materiali di consumo utilizzati nel montaggio di un infisso): in tal caso, la determinazione del valore va fatta sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale.
Come chiarito anche dall’Agenzia delle Entrate (circolare 12/E del 2016), in presenza di questa autonomia, i componenti o le parti staccate non devono essere inclusi nel valore del bene ma in quello della prestazione (e quindi soggetti ad aliquota ridotta al 10%). 
Se invece costituiscono parte integrante del bene, concorrendo alla sua normale funzionalità, essi devono confluire nel valore dei beni significativi e non in quello della prestazione. 

La stessa legge di bilancio ha stabilito, inoltre, che la fattura emessa da chi realizza l’intervento debba specificare, oltre all’oggetto della prestazione, anche il valore dei “beni significativi” forniti con lo stesso intervento.

L'aliquota Iva agevolata al 10% non è applicabile a: 
  • materiali o beni forniti da soggetto diverso da quello che effettua i lavori;
  • materiali o beni acquistati direttamente dal committente;
  • prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;
  • prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. 
In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota Iva ordinaria del 22% alla ditta principale che, a sua volta, in presenza dei requisiti richiesti, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%.

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