Detrazione Irpef interessi mutuo per ristrutturazione


Oltre alle spese sostenute per la ristrutturazione di un'immobile, si possono detrarre dall'Irpef dovuta, allo stesso tempo, anche gli interessi passivi sul mutuo ipotecario eventualmente contratto per finanziare i lavori. 

Tale agevolazione fiscale è consentita solo in presenza delle seguenti condizioni

  1. presenza di un provvedimento di abilitazione comunale dal quale risulti che l’autorizzazione riguarda i lavori indicati nell’articolo 3, comma 1-lettera d), del Dpr 380/2001, oppure di analoga dichiarazione sottoscritta dal responsabile del competente ufficio comunale;
  2. il contratto di mutuo deve essere stipulato nei 6 mesi antecedenti la data di inizio dei lavori di costruzione o nei 18 mesi successivi;
  3. l’immobile deve essere destinato ad abitazione principale entro 6 mesi dal termine dei lavori di costruzione;
  4. il contratto di mutuo deve essere firmato dal soggetto che avrà il possesso dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o altro diritto reale. 

Gli altri documenti necessari sono:
  • quietanze di pagamento degli interessi passivi;
  • copia del contratto di mutuo, dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per realizzare lavori di costruzione o ristrutturazione;
  • copia della documentazione comprovante l’effettivo sostenimento delle spese di realizzazione di detti lavori.

Si possono detrarre soltanto gli interessi passivi relativi alla parte di mutuo effettivamente utilizzata in ciascun anno per la costruzione dell’immobile, pertanto occorre considerare solo le spese sostenute e documentate.

E' possibile detrarre anche gli interessi passivi relativi a mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale (solo per la durata dei lavori di costruzione dell’unità immobiliare e nei 6 mesi successivi al termine degli stessi lavori).

Il diritto alla detrazione decade a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (salvo trasferimenti per motivi di lavoro). Detto diritto si perde anche per mancata destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare entro 6 mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione. 

La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine stabilito dal provvedimento amministrativo che l'autorizza (salvo proroga). 

Tuttavia il diritto alla detrazione non decade se, per ritardi imputabili esclusivamente al Comune nel rilascio delle abilitazioni amministrative, i lavori di costruzione non sono iniziati nei 6 mesi antecedenti o nei 18 mesi successivi alla data di stipula del contratto di mutuo, o non sono stati ultimati nei termini stabiliti dal provvedimento amministrativo.

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