Detrazione 50% spese riqualificazione energetica su fabbricati non abitabili o agibili.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento in merito alla possibilità di applicare il cosiddetto "bonus energia" anche alle unità collabenti, cioè quelle accatastate in categoria F/2.

Si definisce “collabente” un edificio, o parte di esso, che, a causa dell’accentuato livello di degrado, non è più in grado di produrre reddito. 
Trattasi di fabbricato non abitabile o agibile, e comunque di fatto non più utilizzabile, causa dissesto statico, fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, o delle principali finiture normalmente presenti nella categoria catastale in cui esso è censito o censibile. 

In pratica, per "unità collabente", si intende un immobile allo stato di rudere, che non si può rendere nuovamente utilizzabile con semplici interventi edilizi di manutenzione. 
Spesso si ricorre all'accatastamento in categoria F/2 perchè gli immobili così classificati sono esentati dal pagamento di Tasi ed Imu (alcuni comuni comunque la richiedono con riferimento all'area di sedime). 

Dunque, secondo l'Agenzia delle Entrate, è possibile detrarre il 50% delle spese per interventi di riqualificazione energetica effettuati anche su unità collabenti. 

E' sufficiente dimostrare l'iscrizione in catasto o la richiesta di accatastamento e il pagamento dell'Imu. Mentre è necessario che esse siano dotate di impianto di riscaldamento: anche se non funzionante, purchè ne siano provvisti gli ambienti in cui saranno effettuati gli interventi di riqualificazione energetica.

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