Dal 22 aprile più semplice eseguire lavori di manutenzione ordinaria a casa tua!

Dal 22 aprile è operativa, senza ulteriori atti di recepimento, la lista delle 58 opere ammesse al regime cosiddetto di "edilizia libera", per le quali cioè non sarà più necessario alcun titolo abilitativo, come Cil, Cila, Scia o permesso di costruire. 

Da un lato sono elencati gli interventi per i quali non occorre più alcuna autorizzazione, dall’altro sono indicati una serie di casi limite, per i quali finora c'era maggiore incertezza applicativa, e che non potranno essere più oggetto di contestazioni o interpretazioni restrittive a livello locale. 

In sostanza, rientrano nel regime di "edilizia libera" opere di arredo da giardino, in passato oggetto di frequente contestazione, come muretti, fontane, depositi per attrezzi, ricoveri per animali, gazebo e pergolati. 
Questa semplificazione riguarderà anche le tensostrutture, per installare le quali sarà sufficiente una comunicazione, mentre tutte le attività successive saranno libere. 
Stesso discorso per l’adeguamento degli impianti di estrazione fumi, spesso oggetto di contenzioso nei rapporti tra vicini.

Con questo elenco si chiarisce finalmente quali siano i vari tipi di manutenzione ordinaria, eseguibili senza particolari formalità, ferme restando le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, sul rischio idrogeologico e quelle del codice dei beni culturali e del paesaggio, già in vigore. 
In particolare, saranno queste ultime a governare l’edilizia libera, con specifici elenchi di opere escluse dall’autorizzazione paesaggistica.

Ad esempio, nei centri storici, le barriere architettoniche potranno essere eliminate, senza alcuna autorizzazione, se il dislivello rimanente è inferiore a 60 centimetri, mentre non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica se le opere stesse non sono visibili da aree pubbliche. 

Resta ancora qualche incertezza per i pannelli fotovoltaici, considerati "edilizia libera" nelle zone non vincolate perché "accettati dalla sensibilità collettiva" (Tar Milano 496/2018), mentre nelle zone di pregio ambientale (e nei centri storici) devono comunque rispettare le falde dei tetti. Resta comunque salva, anche per queste opere, la possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali: sarà sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che riporti la data di inizio dei lavori ed attesti che gli interventi rientrano tra quelli agevolati. Da allegare fatture dei lavori e ricevute dei relativi bonifici.

Commenti

Post più popolari